Infermieri precari. Dalla Madia ai contratti Covid, ecco i requisiti per la stabilizzazione
Con il termine “stabilizzazione dei precari”, si fa riferimento a tutti quei meccanismi, previsti dall’ordinamento italiano, attraverso i quali i precari, ossia i lavoratori che prestano la propria attività professionale con un contratto “a termine” (o comunque “flessibile”), acquisiscono la posizione di lavoratori a tempo indeterminato ed indefinito presso l’ente per il quale essi prestano servizio.
La normativa tutt’ora vigente, in tema di stabilizzazione, riguarda il Decreto Madia, che prevede due modalità di ottenimento di un contratto a tempo indeterminato: stabilizzazione diretta (o senza concorso) e la stabilizzazione indiretta (o mediante concorso).
La stabilizzazione “diretta” o senza concorso
La prima modalità di stabilizzazione “diretta” dei precari è disciplinata al comma 1 dell’art. 20 del decreto Madia, il quale prevede che il candidato che voglia aspirare alla definitiva assunzione a tempo indeterminato debba possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
- Il dipendente risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Le Pubbliche Amministrazioni, ove decidano di procedere con la stabilizzazione diretta, normalmente pubblicano un “Avviso di Ricognizione” del personale precario.
La stabilizzazione mediante concorso
In alternativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della legge Madia, l’amministrazione potrà bandire un concorso pubblico, il quale deve essere riservato però, sino ad un massimo del 50% dei posti disponibili al personale precario che abbia maturato i seguenti requisiti:
- Risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibilepresso l’amministrazione che bandisce il concorso;
- Abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
La scelta della Amministrazione di assumere il personale a tempo indeterminato ricorrendo alla stabilizzazione (diretta o indiretta) è “discrezionale”, risponde cioè ad una facoltà – e non ad un obbligo – dell’ente.
L’art. 20 del decreto Madia chiarisce infatti che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinati, “possono assumere a tempo indeterminato” (comma 1).
Ed ancora, nel comma 2, è previsto che le stesse amministrazioni nello stesso triennio “possono bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale” (comma 2).
Quali sono i contratti validi per la stabilizzazione?
La prima ipotesi di contratto valido per la stabilizzazione è il “contratto subordinato a tempo determinato” (o anche “contratto a termine“), la cui disciplina compiuta si rinviene agli articoli che vanno dal 19 al 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. La caratteristica fondamentale dei contratti in esame è rappresentata dal vincolo di subordinazione: il dipendente a tempo determinato, in altre parole, è legato all’Amministrazione di appartenenza da un rapporto di subordinazione, che si sostanzia nella rigida osservanza ai comandi e agli ordini di servizio impartiti dal datore di lavoro.
I contratti flessibili rappresentano il fulcro attorno a cui ruota la stabilizzazione indiretta o mediante concorso, disciplinata dal comma 2 dell’ art. 20 decreto Madia.
I principali contratti di lavoro flessibile sono:
Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.)
Lavoro Intermittente o a chiamata
Somministrazione di lavoro
Contratti di lavoro part-time
Contratti di apprendistato
Contratti di formazione e lavoro
Anche il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato, agli artt. 19 e seguenti del decreto n. 81/2015, come “contratto flessibile“, e dunque valido ai fini della stabilizzazione ai sensi del comma 2 (oltre che del comma 1, come è ovvio) dell’art. 20 decreto Madia.
E’ escluso dalla stabilizzazione il contratto di somministrazione: a ragione di tale esclusione riposa nella circostanza per cui il “somministrato” risulta formalmente assunto presso l’Agenzia di lavoro interinale e non direttamente presso l’Amministrazione alla quale esso è sostanzialmente destinato. Il somministrato, dunque, non si trova in un rapporto di dipendenza con l’Amministrazione che si avvantaggia delle sue prestazioni lavorative.
Contratti Covid
La legge di Bilancio 2022, all’ art. 92, ha previsto la “proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario”, introducendo delle misure espressamente finalizzate a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza, anche al fine della stabilizzazione precari Covid.
Una delle misure contenute nell’articolo in questione è Nuova stabilizzazione “a termini ridotti o stabilizzazione semplificata” rispetto alla figura disciplinata dal Decreto Madia (d.lgs. n. 75 del 2017). La disposizione prevede infatti che, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia, dal 1^ luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Abbiamo maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;
- Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami, o anche solo per titoli (deve ritenersi).
La novità è che i sanitari possono usufruire della stabilizzazione avendo maturato un periodo pari alla metà di quello normalmente richiesto dall’art. 20 del Decreto Madia (36 mesi).
In definitiva, i precari assunti con contratti a tempo determinato, all’esito di una procedura selettiva pubblica, e che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio durante il periodo emergenziale della pandemia, potranno aggiungere i restanti dodici mesi di servizio (sempre a termine) per poter auspicare la stabilizzazione precari Covid.