Certificato di malattia, possibile retrodatarlo?
Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.
Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.
Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.
Questi gli appuntamenti settimanali: Ecco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia
Sulle tanto temute Visite Fiscali che vertono sul lavoratore durante il periodo di malattia, si fa sempre molta confusione. Le Aziende non sempre sono celeri nell'informare il dipendente sulle regole e sui cambiamenti normativi; dal canto suo il lavoratore è pigro nella ricerca dell'informazione corretta, e spesso si fa distrarre dalle finte novità ed improbabili sentenze che invadono la rete ed i social.
Proviamo quindi a fare chiarezza.
Assentarsi per malattia comporta, per lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti, dalla certificazione medica, alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita fiscale.
Il certificato di malattia è il documento che redige il medico per giustificare la malattia del lavoratore. Assentarsi per malattia comporta, per lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti, dalla certificazione medica, alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita fiscale.
Il lavoratore che si ammala deve immediatamente comunicare l’assenza al datore di lavoro con i mezzi che le parti hanno deciso di adottare in base al contratto collettivo di riferimento.
La normativa prevede che dopo aver avvisato il datore di lavoro, il dipendente assente per malattia, si faccia rilasciare il certificato medico, andando di persona dal proprio medico di base o chiedendo la visita domiciliare di quest’ultimo nel caso in cui non sia possibile per il lavoratore muoversi e raggiungere lo studio del dottore. La malattia infatti decorre dalla data del certificato e non dal momento in cui si è avvisato il datore di lavoro.
La certificazione dovrà essere inviata al massimo entro 2 giorni, e cioè quello relativo al primo giorno di assenza e quello successivo.
Chi invia il certificato medico in ritardo, e cioè dopo il secondo giorno di malattia, perde il trattamento retributivo che gli sarebbe spettato in quanto l’INPS non riconosce l’indennità di malattia se non dal giorno in cui il lavoratore si è sottoposto a visita medica.
Se mi reco dal medico di famiglia il giorno dopo aver comunicato la malattia al datore di lavoro, il certificato di malattia può essere retrodatato? Se il lavoratore si reca in ritardo dal medico, ovvero, dopo alcuni giorni dall’insorgenza dell’evento morboso, il medico non potrà redigere un certificato medico retroattivo a copertura dei giorni precedenti la visita medica effettuata.
In questi casi per il lavoratore si aprono le porte all’assenza ingiustificata, perché nonostante la comunicazione effettuata al datore di lavoro, la mancata certificazione del medico è determinante. E le conseguenze possono essere gravi, sia dal punto di vista lavorativo in senso stretto che dal punto di vista assistenziale visto che il periodo di malattia è indennizzato anche dall’Inps.
Solo se il lavoratore chiede la visita medica domiciliare al proprio medico curante, questo potrà redigere il certificato medico il giorno dopo inserendo come decorrenza della malattia, la data della visita domiciliare effettuata, cioè il giorno precedente a quello di redazione del certificato. Questa possibilità vale solo se si tratta di giorno feriale e solo se nello stesso certificato, il medico curante indichi la motivazione di questa decorrenza al giorno prima.
Se il medico di famiglia si rende irreperibile o mi ammalo nei giorni festivi?
Nei giorni festivi e prefestivi sarà necessario rivolgersi al medico di Continuità assistenziale, o al pronto soccorso, per il rilascio del certificato di malattia, sia ove la malattia sia insorta in questi giorni, sia per giustificare un'eventuale continuazione di un evento certificato sino al venerdì.
Se il dipendente si ammala in uno Stato Extraeuropeo:
Qualora il lavoratore si ammali in uno Stato extraeuropeo non convenzionato con l’Italia, è necessario farsi rilasciare una certificazione medica dal personale sanitario ivi reperito, legalizzare la documentazione sanitaria presso il Consolato Italiano, ed inviarla entro due giorni all’Inps ed al datore di lavoro.
Se il dipendente si ammala in uno Stato Europeo:
Qualora il lavoratore si ammali in un Paese Europeo o convenzionato con l’Italia, dovrà rivolgersi entro 3 giorni dall’insorgenza della malattia ad un’apposita istituzione estera, munito di certificato medico, che trasmetterà all’Inps ed all’azienda la certificazione sanitaria, rilasciata su determinati moduli.
Se il dipendente si ammala prima delle ferie:
Per il lavoratore che si sia ammalato prima delle ferie non sussiste alcun obbligo di riprendere servizio a seguito del termine della malattia, se le ferie sono concordate.
Durante la malattia il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso il suo domicilio, inoltre, ha il dovere di cooperare all’effettuazione delle visite domiciliari, affinché consenta al medico l’immediato ingresso nell’abitazione. Qualora ciò non accada (per incuria, negligenza o altro motivo), il lavoratore decade definitivamente dal diritto al trattamento economico.
L'obbligo non sussiste nel caso di dipendenti pubblici se assenti per le seguenti cause:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortunio sul lavoro riconosciuti dall’ Inail;
- malattie professionali, per le quali è stata riconosciuta dall’INAIL la Causa di Servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
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