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Assenze per malattia: dal contratto alla normativa anti-fannulloni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/09/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.

Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.

Questi gli appuntamenti settimanali: Ecco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia

 

Le assenze per malattia

Il diritto del lavoro definisce la malattia una condizione patologica che determina un presupposto di incapacità alla attività lavorativa da parte del dipendente, costituendo un caso di impossibilità della prestazione lavorativa tale da determinare la sospensione del rapporto di lavoro e non la sua risoluzione.

Il decreto legge n. 78/2009 è intervenuto sul testo dell’art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - del DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, inserendo misure dissuasive dell’assenteismo. Il D.Lgs 150/2009 ha reso più efficaci e diffusi i controlli sulle assenze, ribadendo per le amministrazioni un dovere generale di richiesta della visita fiscale anche per un solo giorno.

Con il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, sono state fornite le indicazioni relative alle fasce orarie di reperibilità ed identificate alcune deroghe, fornendo una sorta di casistica di assenze che permettono al lavoratore di non rispettare le fasce stesse.

Il DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 ha riformulato il comma 5 dell’art. 55 septies del D.Lgs 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) relativo ai controlli sulle assenze aggiungendo i commi 5 bis e 5 ter.

In merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia l’art. 55 septies è stato poi modificato dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del DL n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. sviluppo bis).

Con la circolare n. 10/2011, il Dipartimento Funzione Pubblica ha poi fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento dei controlli medico fiscali:

  • la conferma che per i primi dieci giorni di ciascun evento di malattia deve essere erogato soltanto il trattamento economico fondamentale;
  • la conferma che, dopo il secondo episodio di malattia nel corso dell’anno, la successiva malattia può esser giustificata solamente con un certificato rilasciato dal Sistema Sanitario Nazionale o da un medico con questi convenzionato;
  • la conferma che anche il primo episodio di malattia nel corso dell’anno può essere giustificato solamente con un certificato rilasciato dal Sistema Sanitario Nazionale o da un medico con questi convenzionato, se si protrae oltre i 10 giorni;
  • la conferma dell’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza se si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative;

 

L’articolo 56 del CCNL comparto sanità 2019-21, norma le assenze per malattia. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

Prima di concedere un ulteriore periodo l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

 

Inidoneità psico- fisica

Superato il periodo di comporto o conservazione del posto di lavoro, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R.171 del 2011.

 

D.P.R.171 del 2011

Destinatari del DPR sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

Nel provvedimento si opera  una distinzione fra l’inidoneità psicofisica permanente assoluta e quella permanente relativa, rappresentando la prima lo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; la seconda, invece, è costituita dallo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.

È rimessa all’amministrazione o allo stesso dipendente interessato l’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità con una sostanziale differenza: mentre il dipendente può presentare la relativa istanza in un qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, l’amministrazione può avvia la procedura, sempre dopo il superamento del periodo di prova, solo nei seguenti casi:

 

  1. a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
  2. b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
  3. c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio.

 

Nella prima ipotesi, l’amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, accerta le condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva comunicazione, tramite l’organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Nelle restanti due ipotesi l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente. Se l’inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l’amministrazione lo comunica al lavoratore (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico), risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.