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Dentro il Contratto: le novità su indennità di turno e sanità penitenziaria

Giuseppe Provinzanodi
Giuseppe Provinzano
Pubblicato il: 25/06/2025

Contratto Nazionale

Articoli 67 e 68 del CCNL: indennità di turno e disagio, cosa cambia davvero rispetto al passato

Il 18 giugno 2025 è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL 2022/2024 per il comparto sanità. Si tratta di un passaggio fondamentale, in attesa della firma definitiva dopo le verifiche di legge e i passaggi istituzionali previsti. Con il nuovo CCNL comparto sanità 2022/2024, arrivano novità concrete per il personale sanitario, in particolare per gli infermieri. Due articoli su tutti segnano un cambiamento rilevante rispetto al precedente contratto 2019/2021: l’art. 67 sull’indennità di turno e l’art. 68 sull’indennità per le unità operative disagiate.

Art. 67 – Indennità di turno, di servizio notturno e festivo

Cosa prevede oggi (2022/24):

  • L’indennità giornaliera pari a 2,07 € viene riconosciuta:

    • A tutto il personale, esclusa l’area di elevata qualificazione;

    • Nei servizi attivi per almeno 12 ore al giorno, con almeno due turni;

    • Anche a chi lavora su un solo turno (es. solo mattina), purché il servizio sia aperto per più di 12 ore.

Cosa cambia rispetto al contratto 2019/21:

  • La precedente formulazione era ambigua, e molte aziende non riconoscevano l’indennità a chi svolgeva un solo turno (come i coordinatori).

  • Oggi il nuovo CCNL chiarisce esplicitamente che l’indennità spetta anche in questi casi, rimuovendo ogni interpretazione restrittiva.

Impatti concreti:
Questa modifica consente un accesso più equo all’indennità, soprattutto per quei professionisti che, pur lavorando in servizi strutturati su più turni, erano penalizzati solo perché assegnati sempre allo stesso turno.

Art. 68 – Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi

Cosa prevede oggi (2022/24):

  • Riconosce un’indennità giornaliera lorda:

    • 5,00 € per i profili sanitari, sociosanitari e tecnici;

    • 1,50 € per gli operatori di supporto (OTA, OSS, ecc.);

  • A chi lavora in UO/Servizi considerati “disagiati”: terapie intensive, malattie infettive, emergenza-urgenza, nefrologia/dialisi, assistenza domiciliare, dipendenze…

Grande novità: inserita la sanità penitenziaria.
Per la prima volta, il personale infermieristico e sanitario che opera nelle carceri ottiene il riconoscimento del disagio professionale, con accesso all’indennità prevista.

Cosa cambia rispetto al contratto 2019/21:

  • Nel vecchio CCNL, la sanità penitenziaria era esclusa dalle UO disagiate: nessuna indennità specifica era prevista per chi lavorava nelle carceri.

  • Con la nuova formulazione, grazie all’intervento decisivo del NurSind e del segretario nazionale Andrea Bottega, questa grave lacuna è stata colmata.

Impatti concreti:

  • Il personale penitenziario ottiene pari dignità economica rispetto ai colleghi di altri reparti ad alta complessità.

  • Riconosciuto il disagio specifico di chi lavora in ambienti con carichi psicologici e organizzativi molto particolari.

In sintesi: cosa porta a casa il nuovo contratto

Aspetto Prima (CCNL 2019/21) Ora (CCNL 2022/24)
Indennità di turno (Art. 67)  Solo se articolato su più turni. Ambiguità sul turno singolo.  Chiarito: spetta anche su singolo turno in servizi aperti 12h+
Sanità penitenziaria (Art. 68)  Esclusa dalle UO disagiate  Inserita ufficialmente con indennità di 5 €/giorno
Chiarezza normativa  Diverse aziende applicavano interpretazioni restrittive  Il testo è ora più esplicito e uniforma le prassi

Prossimo appuntamento

Venerdì 27 giugno: Nel prossimo approfondimento della rubrica “Dentro il Contratto” ci concentreremo sull’articolo 69, dedicato all’indennità di Pronto Soccorso, una delle più discusse e rivendicate negli ultimi anni. Analizzeremo nel dettaglio a chi spetta, con quali importi, le condizioni operative, e le novità rispetto al precedente contratto.