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Permessi Legge 104 e lavoro part-time: calcolo della fruizione oraria

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/06/2024 vai ai commenti

Contratto Nazionale

La Legge n. 104/1992 rappresenta un importante strumento a tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, consentendo ai lavoratori di usufruire di permessi retribuiti per assistere i propri cari. Tuttavia, la modalità di fruizione di questi permessi può variare significativamente a seconda del tipo di contratto di lavoro, in particolare per i dipendenti con contratti part-time.

La Legge n. 104/1992 prevede due modalità principali di fruizione dei permessi: a giorni e a ore. Il limite massimo è di 3 giorni o di 18 ore al mese. Questa duplice possibilità nasce dalla normativa legale, che riconosce l'ipotesi di fruibilità del permesso a giorni, e dalla disciplina contrattuale, che ne prevede la fruibilità ad ore.

L’articolo 52 del CCNL comparto sanità 2019-21 stabilisce che i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, , a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili. 

Il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente. Nel caso di fruizione ad ore, l’eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata intera.  In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Il dipendente che fruisce di tali permessi, comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

 

Il Caso del Part-Time

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) ha stabilito un'equivalenza convenzionale per il calcolo delle ore di permesso, dove 1 giorno corrisponde a 6 ore. Questo significa che, indipendentemente dall'orario teorico di lavoro previsto per quella giornata, se un lavoratore usufruisce di un'intera giornata di permesso, l'amministrazione deve decurtare 6 ore dal monte ore complessivo.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento ai sensi dell’art. 75 comma 9 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale).

L’ARAN in risposta al quesito su come deve computarsi la fruizione oraria di detti permessi nel caso di dipendente con rapporto di lavoro part-time orizzontale, con prestazione lavorativa superiore al 50%,  ha chiarito che il criterio di riproporzionamento dei permessi opera solo nel caso in cui l'orario teorico in part-time sia pari o inferiore al 50% di quello previsto per il personale a tempo pieno.