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Milleproroghe è legge: scudo penale, medici fino a 72 anni e stop incompatibilità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/02/2026

AttualitàGoverno

 

Dopo l’ok della Camera, anche il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Milleproroghe. A Senato della Repubblica, riunito a Palazzo Madama, il governo ha incassato la fiducia con 98 voti favorevoli e 54 contrari. Il provvedimento è stato convertito in legge nell’ultimo giorno utile.

Il testo per quanto riguarda la sanità interviene su: responsabilità professionale, carenza di personale, concorsi, pensionamenti, digitalizzazione delle ricette, formazione continua e misure legate all’emergenza ucraina.

Scudo penale prorogato fino al 2026

Tra le misure più rilevanti c’è la proroga dello “scudo penale” per i professionisti sanitari fino al 31 dicembre 2026. In presenza di una grave carenza di organico, la responsabilità penale resta limitata ai soli casi di colpa grave.

La norma, introdotta in fase emergenziale, viene quindi estesa per altri due anni con l’obiettivo dichiarato di tutelare medici e operatori che lavorano in contesti critici, dove la pressione assistenziale è elevata e le risorse scarse.

Medici in servizio fino a 72 anni e pensionati richiamati

Sul fronte del personale, il decreto conferma e amplia strumenti già utilizzati negli ultimi anni.

Fino al 31 dicembre 2026, aziende sanitarie e Ministero della Salute potranno:

  • trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari oltre il limite ordinario di 65 anni, fino al compimento dei 72 anni;

  • riassumere, su base volontaria, il personale andato in pensione dal 1° settembre 2023.

Chi rientra dovrà scegliere tra pensione e nuova retribuzione. Resta però un’esclusione: i docenti universitari con attività assistenziale non rientrano nella proroga.

Viene inoltre prorogata la possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e operatori socio-sanitari in quiescenza, anche in deroga ai vincoli di spesa. Una scelta che punta a tamponare le carenze strutturali del Servizio sanitario nazionale.

Emergenza-urgenza e concorsi: requisiti estesi

Fino al 31 dicembre 2026 restano validi i requisiti agevolati per partecipare ai concorsi in Medicina d’emergenza-urgenza. Potranno accedere anche i medici che tra il 2013 e il 2024 abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti flessibili o convenzioni.

Prorogata anche la possibilità per il personale dell’emergenza-urgenza vicino alla pensione di trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time.

Per il profilo di dirigente chimico, i requisiti anagrafici per l’ammissione ai concorsi continueranno a essere considerati fino al 31 dicembre 2027. Slitta al 2026 anche il limite dei 68 anni per l’inserimento negli elenchi nazionali e regionali dei direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende del Ssn.

Stop alle incompatibilità per infermieri fino al 2027

Fino al 31 dicembre 2027 non si applicano le incompatibilità per le professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Una misura che consente di svolgere incarichi aggiuntivi rispetto al rapporto principale, nel tentativo di rafforzare l’offerta assistenziale.

Parallelamente, le aziende sanitarie potranno continuare per tutto il 2026 a conferire incarichi a tempo determinato o autonomi a specializzandi, personale sanitario e operatori socio-sanitari, soprattutto per il recupero delle liste d’attesa.

Ricetta elettronica permanente e formazione continua rinviata

Diventa strutturale la ricetta medica dematerializzata, introdotta in via emergenziale durante la pandemia. La digitalizzazione delle prescrizioni entra così stabilmente nel sistema.

Slitta invece al 31 dicembre 2028 il termine per completare l’obbligo di formazione continua relativo al triennio 2023-2025. Il nuovo triennio 2026-2028 partirà regolarmente dal 1° gennaio 2026.

Non autosufficienza e valutazione multidimensionale: tempi più lunghi

L’articolo 5 interviene anche sull’attuazione della riforma della non autosufficienza prevista dal decreto legislativo 29/2024.

Il decreto ministeriale che dovrà definire:

  • criteri di accesso ai Punti unici di accesso (PUA) presso le Case della Comunità,

  • composizione e funzionamento delle Unità di valutazione multidisciplinare (UVM),

  • strumenti di valutazione multidimensionale uniformi a livello nazionale,

dovrà essere adottato entro trenta mesi, e non più diciotto.

Slitta di un anno anche la sperimentazione della valutazione multidimensionale unificata: partirà dal 1° gennaio 2027 e l’estensione al resto del territorio nazionale è prevista dal 1° gennaio 2028.

Fondi per disturbi alimentari e assistenza agli sfollati ucraini

Prorogato al 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, con una dotazione di 10 milioni di euro.

Per l’assistenza sanitaria agli sfollati dall’Ucraina vengono stanziati 45 milioni di euro per il 2026 e 9 milioni per il 2027. Il Ministero della Salute, insieme a Regioni e Province autonome, dovrà verificare i costi effettivamente sostenuti per l’accesso alle prestazioni del Ssn.

Ricerca animale e peste suina africana

Il decreto interviene anche sul decreto legislativo 26/2014 in materia di sperimentazione animale: viene abrogato il divieto di procedure per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d’abuso. Dal 1° gennaio 2026 sarà possibile riutilizzare un animale già impiegato in altre procedure solo se la nuova sperimentazione è classificata come “lieve” o “non risveglio”.

Infine, viene modificata la disciplina sul Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina africana. L’incarico potrà durare dodici mesi, prorogabili fino a trentasei, superando il limite di un solo rinnovo. Il compenso di 30 mila euro annui potrà essere riconosciuto anche per il 2027.