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Infermieri, turno oltre 6 ore: mensa o buono pasto spettano anche di notte. La Cassazione fa chiarez

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/09/2026

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

L’ordinanza n. 24919/2026 ribadisce che il diritto non dipende dalla collocazione del turno né dalla durata della pausa. Riguarda anche il lavoro notturno, ma presuppone che l’azienda abbia istituito la mensa o una modalità sostitutiva.

 

 

Gli infermieri turnisti, compresi quelli impegnati durante la notte, non possono essere esclusi dal servizio mensa o dalle modalità sostitutive previste dall’azienda soltanto a causa dell’articolazione del loro orario. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24919/2026, pubblicata il 2 settembre, che conferma un orientamento ormai consolidato sul diritto al pasto nel Comparto Sanità.

Il principio affermato dalla Suprema Corte è chiaro: quando il lavoratore svolge un turno continuativo superiore alle sei ore e, per questa ragione, ha diritto a un intervallo, può accedere al servizio mensa o alla modalità sostitutiva stabilita dall’azienda. Non rileva che l’attività sia organizzata su turni, che il servizio venga svolto di giorno o di notte oppure che la pausa prevista per i turnisti sia più breve rispetto a quella riconosciuta al personale con orario fisso.

La pronuncia nasce dal ricorso presentato da un’azienda ospedaliera contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva riconosciuto a un’infermiera il diritto al servizio mensa o alla prestazione sostitutiva per i turni continuativi superiori alle sei ore svolti tra l’11 maggio 2014 e il 31 gennaio 2023.

La lavoratrice aveva ottenuto anche un risarcimento di 7.260,54 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso dell’azienda, confermando la decisione impugnata e condannando la struttura al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

Il buono pasto ha una funzione assistenziale

La Cassazione ricorda innanzitutto che il buono pasto non costituisce una componente ordinaria della retribuzione, ma un’agevolazione di carattere assistenziale. La sua funzione è conciliare le esigenze organizzative del servizio con quelle quotidiane del dipendente, garantendo il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando la durata dell’orario raggiunge il limite previsto per accedere al beneficio.

Il riconoscimento è collegato alla pausa destinata alla consumazione del pasto, che presuppone lo svolgimento di un orario giornaliero di almeno sei ore. Per la Corte non sono determinanti né la durata dell’intervallo né l’organizzazione del lavoro in turni: ciò che conta è la durata della prestazione continuativa e il conseguente diritto a una pausa.

La decisione richiama un orientamento già espresso dalla Cassazione in diverse pronunce, a partire dalla sentenza n. 5547/2021 e successivamente confermato, tra le altre, dalle ordinanze n. 32113/2022, n. 9206/2023, n. 22478/2024 e n. 23370/2025.

 

La pausa di dieci minuti non esclude il servizio mensa

Uno dei punti centrali della controversia riguardava la diversa durata della pausa prevista per il personale turnista. I contratti collettivi richiamati nell’ordinanza hanno escluso per questi lavoratori la pausa di trenta minuti, conservando una pausa più breve di dieci minuti.

Secondo la Cassazione, questa differenza non può essere interpretata come un’esclusione dal servizio mensa. Il diritto, infatti, non matura in funzione della durata della pausa, ma sulla base dell’orario di lavoro. Se il turno supera le sei ore continuative, il lavoratore ha diritto a un intervallo e, di conseguenza, alla fruizione del servizio mensa o di una delle modalità sostitutive previste dall’azienda.

Quando la pausa del turnista non è sufficiente per consumare il pasto, il servizio può essere fruito anche prima dell’inizio del turno o dopo la sua conclusione, secondo le modalità organizzate dalla struttura.

Ciò non significa che la pausa breve retribuita e quella destinata al pasto siano la stessa cosa. La Corte le considera due istituti distinti: la prima è finalizzata soprattutto al recupero delle energie durante il turno, mentre l’intervallo per il pasto non è retribuito ed è destinato alla consumazione all’interno o all’esterno dell’azienda.

Per questo motivo non è possibile compensare l’indennità sostitutiva della mensa con la retribuzione percepita durante la pausa breve. Le due voci hanno natura e funzione differenti e non possono essere sovrapposte o sottratte l’una dall’altra.

 

Il diritto riguarda anche il turno notturno

La Cassazione estende espressamente questi principi ai turnisti notturni. L’orario in cui viene svolta la prestazione non modifica il diritto al servizio mensa: ciò che rileva è che il turno raggiunga la durata prevista e dia diritto alla pausa.

L’azienda aveva sostenuto che l’indennità per il lavoro notturno compensasse anche l’assenza, durante la notte, di servizi normalmente disponibili nelle ore diurne, compresa la somministrazione dei pasti. La Corte ha respinto questa interpretazione, osservando che nella contrattazione collettiva non vi è traccia di una simile funzione.

L’indennità notturna remunera la maggiore gravosità e il disagio derivanti dallo svolgimento dell’attività in quelle ore, ma non sostituisce né assorbe il diritto alla mensa o alla relativa modalità sostitutiva.

Ne consegue che la chiusura della mensa durante la notte non è sufficiente per escludere il lavoratore dal beneficio, quando l’azienda abbia previsto modalità alternative. Il pasto o la prestazione sostitutiva possono essere riconosciuti anche se materialmente fruiti prima o dopo il turno.

 

La continuità assistenziale non giustifica l’esclusione

La specificità del lavoro infermieristico e l’obbligo di garantire la continuità dell’assistenza non possono tradursi nella perdita della pausa o del servizio mensa. La Corte precisa che riconoscere questi diritti non significa consentire a tutti gli infermieri di abbandonare contemporaneamente il reparto, lasciando i pazienti senza assistenza.

Spetta all’azienda sanitaria organizzare turni e orari in modo da permettere la fruizione delle pause senza compromettere la sicurezza e la continuità delle cure. Il problema, quindi, deve essere affrontato attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro e non negando il beneficio al personale turnista.

 

Il limite della decisione: la mensa deve essere stata istituita

L’ordinanza contiene però una precisazione fondamentale. La legge e la contrattazione collettiva non impongono in assoluto a ogni datore di lavoro di istituire un servizio mensa.

Il principio affermato dalla Cassazione opera quando l’azienda abbia già istituito la mensa oppure abbia previsto modalità sostitutive, come i buoni pasto. In presenza di questo servizio, i turnisti non possono essere esclusi soltanto perché lavorano con orario continuativo, durante la notte o in momenti nei quali la mensa è chiusa.

Non si può quindi trasformare la pronuncia nell’affermazione secondo cui ogni turno superiore alle sei ore determina sempre e comunque un buono pasto, indipendentemente dall’organizzazione aziendale. La verifica concreta deve riguardare il contratto collettivo applicabile, il regolamento interno e le modalità con le quali l’azienda ha istituito il servizio.

 

La richiesta scritta non deve contenere necessariamente il calcolo

La Cassazione affronta anche il tema della prescrizione e degli atti con i quali il lavoratore rivendica il proprio diritto. Per interrompere la prescrizione, la richiesta deve individuare il soggetto obbligato e manifestare in modo inequivocabile la volontà di ottenere l’adempimento.

Non è però indispensabile indicare la somma esatta richiesta o specificare tutti i parametri necessari per calcolarla, soprattutto quando i dati relativi ai turni e all’attività lavorativa siano già nella disponibilità dell’azienda. È sufficiente che la comunicazione individui chiaramente il titolo della pretesa e contenga una vera richiesta di adempimento, non una semplice sollecitazione generica.

Per i lavoratori interessati, questo passaggio conferma l’importanza di presentare una rivendicazione chiara, scritta e documentabile, facendo riferimento al servizio mensa o alla relativa prestazione sostitutiva e ai turni per i quali il beneficio non è stato riconosciuto.

L’ordinanza n. 24919/2026 non introduce un diritto nuovo, ma rafforza una linea interpretativa ormai costante: l’organizzazione su turni, il lavoro notturno e la necessità di garantire l’assistenza non possono essere utilizzati per escludere gli infermieri da un servizio già riconosciuto dall’azienda agli altri lavoratori. Il punto decisivo resta verificare come il servizio mensa sia stato istituito e quali modalità sostitutive siano state previste.

 

Fonte

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24919/2026, deliberata il 2 luglio 2026 e pubblicata il 2 settembre 2026.