CCNL Sanità, ferie solidali più ampie: dentro fratelli, nonni, nipoti, cognati e post aggressione
L’articolo 29 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027 amplia l’istituto delle ferie e dei riposi solidali: la cessione potrà essere utilizzata per assistere non soltanto il coniuge, ma anche parenti e affini entro il secondo grado che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute. Tra i beneficiari possono quindi rientrare fratelli, nonni, nipoti, cognati e nonni del coniuge. Ma c’è un’altra novità da sottolineare: la solidarietà tra colleghi potrà intervenire anche quando le giornate servono per il recupero post traumatico successivo a un’aggressione.
Un collega ha bisogno di più tempo per assistere un familiare che necessita di cure costanti. Un altro dipendente dispone invece di ferie eccedenti il periodo minimo irrinunciabile o di giornate di riposo per festività soppresse che è disposto a cedere gratuitamente. È su questo principio di solidarietà tra lavoratori che si fondano le ferie solidali, istituto che l’articolo 29 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027 conferma ma, soprattutto, amplia.
La novità più significativa riguarda infatti chi può essere assistito attraverso le giornate cedute. Il nuovo articolo fa espressamente riferimento al dipendente che abbia necessità di prestare assistenza al coniuge o a parenti e affini entro il secondo grado che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.
La platea familiare diventa quindi più ampia: oltre al coniuge, possono rientrare, in presenza dei requisiti previsti dal contratto, genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, nonché gli affini entro il secondo grado, come suoceri, generi, nuore, cognati e nonni del coniuge.
Ma l'articolo introduce anche un secondo elemento di particolare rilievo per chi lavora in sanità: le ferie solidali potranno essere utilizzate anche in relazione al «recupero post traumatico successivo a un'aggressione».
Una previsione che assume un significato particolare in un settore nel quale il tema delle aggressioni agli operatori sanitari è diventato sempre più centrale.
Ferie solidali: cosa può cedere il collega
Il meccanismo continua a essere fondato su una scelta completamente volontaria e gratuita. Nessun lavoratore può essere obbligato a cedere le proprie giornate e la cessione può avvenire soltanto a favore di un altro dipendente della stessa Azienda o Ente.
Non tutte le ferie possono però essere donate.
Il lavoratore può cedere, integralmente o in parte, esclusivamente le giornate di ferie che eccedono le quattro settimane annuali delle quali deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 66/2003.
Il contratto quantifica questo periodo indisponibile in 20 giorni quando l'orario settimanale è articolato su cinque giorni e 24 giorni quando è articolato su sei giorni.
In altre parole, le quattro settimane minime di ferie annuali costituiscono una tutela irrinunciabile del lavoratore e non possono essere cedute al collega.
Accanto alle ferie eccedenti, possono essere donate anche le quattro giornate di riposo per le festività soppresse, disciplinate dall'articolo 28 del nuovo contratto.
La vera novità: la solidarietà arriva fino al secondo grado
È soprattutto l'estensione ai parenti e agli affini entro il secondo grado a rendere più ampio il campo di applicazione dell'istituto.
Il riferimento contrattuale consente di comprendere meglio quanto possa essere concreta questa modifica. Non si parla più soltanto del nucleo familiare più ristretto: il dipendente può trovarsi nella necessità di assistere, per esempio, un fratello o una sorella, un nonno oppure un nipote che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.
L'estensione agli affini entro il secondo grado porta inoltre all'interno della tutela anche rapporti familiari derivanti dal matrimonio: possono quindi assumere rilievo, tra gli altri, i cognati e i nonni del coniuge, oltre agli affini di primo grado.
Naturalmente, l'appartenenza a una di queste categorie familiari non determina automaticamente il diritto alle ferie solidali. Deve essere presente la condizione sostanziale prevista dall'articolo 29: la necessità di prestare assistenza a una persona che abbia bisogno di cure costanti per particolari condizioni di salute.
Una tutela anche dopo un'aggressione
L'altra novità merita un'attenzione specifica perché intercetta direttamente una delle criticità più sentite negli ospedali e nei servizi sanitari.
L'articolo 29 inserisce infatti tra le situazioni considerate anche il recupero post traumatico successivo a un'aggressione.
Il testo contrattuale collega questa fattispecie alla possibilità di ricorrere al sistema solidale delle ferie e dei riposi, introducendo quindi il recupero post traumatico all'interno delle condizioni che possono giustificare l'attivazione dell'istituto.
È opportuno, tuttavia, non estendere la previsione oltre quanto effettivamente scritto nel contratto: l'articolo parla espressamente di recupero post traumatico successivo a un'aggressione, senza definire nel dettaglio, nel testo fornito, tutte le possibili fattispecie o modalità cliniche attraverso le quali tale condizione debba manifestarsi.
Resta però evidente la novità contrattuale: l'aggressione e il successivo recupero entrano espressamente nella disciplina delle ferie solidali.
Fino a 30 giorni per ogni richiesta
Il dipendente che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 29 può presentare all'Azienda o all'Ente una specifica richiesta di utilizzo delle ferie e delle giornate di riposo solidali.
La domanda è reiterabile e può riguardare una misura massima di 30 giorni per ciascuna richiesta.
Questo passaggio è importante: il contratto non stabilisce semplicemente un tetto complessivo di 30 giorni una volta per tutte, ma precisa che la richiesta è reiterabile e che il limite riguarda ciascuna domanda.
Per accedere all'istituto non è sufficiente una semplice dichiarazione del dipendente. Deve essere presentata adeguata certificazione che comprovi lo stato di necessità delle cure e che, secondo quanto stabilito dal contratto, deve essere rilasciata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
L'Azienda informa i lavoratori, ma protegge l'anonimato
Una volta ricevuta la richiesta, l'Azienda o Ente deve rendere tempestivamente nota al personale l'esigenza di ferie o riposi solidali.
C'è però una garanzia importante: deve essere assicurato l'anonimato del dipendente richiedente.
Saranno quindi i colleghi interessati ad aderire volontariamente alla richiesta. Chi decide di partecipare deve formalizzare per iscritto la propria volontà, indicando esattamente il numero di giornate di ferie o di riposo che intende cedere.
La cessione rimane quindi un atto di solidarietà volontaria, gratuita e formalizzata.
Se vengono donate più giornate di quelle richieste
Il contratto disciplina anche l'eventualità che la disponibilità dei colleghi sia superiore al bisogno.
Quando il numero delle giornate offerte supera quello richiesto, la cessione viene effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.
Può verificarsi anche il caso opposto: le giornate donate sono inferiori a quelle necessarie e contemporaneamente esistono più richieste. In questa situazione, le giornate disponibili vengono distribuite proporzionalmente tra tutti i richiedenti.
L'obiettivo è evitare che l'assegnazione dipenda semplicemente dall'ordine di arrivo delle disponibilità o delle domande, introducendo invece un criterio proporzionale.
Prima bisogna utilizzare le proprie ferie e gli altri permessi disponibili
C'è però una condizione fondamentale che il dipendente richiedente deve conoscere.
Le giornate ricevute attraverso la solidarietà dei colleghi non possono essere utilizzate immediatamente se il lavoratore dispone ancora delle proprie assenze utilizzabili secondo quanto previsto dal contratto.
L'articolo 29 stabilisce infatti che il richiedente possa fruire delle giornate cedute soltanto dopo avere completamente utilizzato le ferie e le festività soppresse che gli spettano, oltre ai permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e agli eventuali riposi compensativi maturati.
Le ferie solidali rappresentano quindi una tutela aggiuntiva che interviene dopo l'esaurimento degli istituti espressamente indicati dal contratto.
Cosa succede alle giornate ricevute ma non ancora utilizzate
Una volta acquisite, e fermo restando l'obbligo di utilizzare prima le proprie giornate previsto dal comma 7, le ferie e i riposi solidali rimangono nella disponibilità del richiedente finché perdurano le necessità che ne hanno giustificato la cessione.
Anche in questo caso, però, il meccanismo non consente di trattenere indefinitamente giornate che non servono più.
Se la condizione di necessità cessa prima che tutte le ferie o i riposi ricevuti siano stati utilizzati, le giornate residue tornano nella disponibilità dei lavoratori che le avevano cedute, secondo un criterio di proporzionalità.
Il sistema mantiene quindi fino alla fine la natura solidaristica dell'istituto: le giornate vengono trasferite per rispondere a una specifica necessità e restano utilizzabili finché quella necessità permane.
Dal collega al collega, ma con una tutela più ampia
L'articolo 29 conserva dunque l'impianto fondamentale delle ferie e dei riposi solidali, ma ne amplia in maniera significativa la portata.
La novità che i lavoratori della sanità devono conoscere è soprattutto questa: la solidarietà non si ferma più al nucleo familiare più ristretto, ma arriva ai parenti e agli affini entro il secondo grado. Questo significa che, quando ricorrono tutte le condizioni previste dal contratto, le giornate cedute dai colleghi possono diventare uno strumento concreto anche per chi deve assistere un fratello, una sorella, un nonno, un nipote, un cognato o un nonno del coniuge.
A questa estensione si aggiunge una previsione particolarmente significativa per il personale sanitario: il riferimento esplicito al recupero post traumatico successivo a un'aggressione.
Due modifiche che rafforzano la funzione originaria dell'istituto: trasformare una parte delle giornate disponibili di un lavoratore, quando volontariamente cedute, in tempo di cura e di assistenza per un collega che ne ha realmente bisogno.
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