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No al cumulo tra congedo parentale e permessi della legge 104. Il Tar, la normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/07/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Durante il periodo di fruizione del congedo parentale non maturano i permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992, in quanto questi ultimi presuppongono lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il congedo inoltre non consente di maturare le ferie, la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto.

Lo afferma il Tar Molise con la sentenza n. 233/2019.

 

Le motivazioni del Tar

L’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", prevede al comma 5 che “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.

Precisa il comma 5 quinquies, introdotto dall’art. 4 del D.Lgs n. 1 che “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”.

Precisa anche l’art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 151/2001 che “i riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio n.92 possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio”.

Ciò premesso, non può ritenersi che durante il periodo di fruizione del congedo parentale maturino anche i permessi retribuiti previsti dal citato art. 33 e ciò in quanto il “cumulo” dei permessi consentito dal sopra citato art 42 comma 4 deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.

Durante il periodo di congedo parentale, all’opposto, l’attività lavorativa viene messa in uno stato, per così dire, di quiescenza atteso che tale congedo ne va determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi ex art. 33 della legge n. 92 (parere Consiglio di Stato n. 3389/2005). Analogamente è a dirsi per le festività ed i riposi che la ricorrente pretende esserle riconosciute e non conteggiate nel periodo complessivo di congedo parentale. Affinché le festività e i riposi non vengano conteggiati nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata; invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati (in tal senso si vedano anche: Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012).

Quanto all’ulteriore profilo di censura concernente il trattamento economico spettante al lavoratore, si rileva come il provvedimento impugnato risulti legittimo e conforme al dettato normativo atteso che l’art. 4 del D.Lgs n. 1/2001, introducendo all’art. 42 il comma 5 –quinquies, ha previsto espressamente che durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto. Il tutto, peraltro, a conferma di quanto già riportato precedentemente dall’INPDAP nella informativa n. 30/2003 ed in numerosi circolari, quali la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2014 n. 22 del 28 dicembre 2011, la circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012 e la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 ove si chiarisce, appunto, che i periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del 22/7/2019 5/6 trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria “sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa (parere Consiglio di Stato n. 3389/2005).

 

da Sentenzeweb