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Legge 104. Se il familiare-affine da assistere è ricoverato in casa di riposo si può usufruire dei tre giorni di permesso?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/11/2019 vai ai commenti

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Qualora il dipendente usufruisca della Legge 104 per poter assistere un familiare/affine disabile e, quest’ultimo venga ricoverato in una casa di riposo, può il lavoratore continuare ad usufruire dei permessi concessi dalla legge?

La sentenza della Corte di Cassazione la n. 21416 del 14 agosto 2019 in tema di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, afferma che, quando la legge prevede che per poter usufruire di quest’ultimi, la persona da assistere, affetta da handicap grave, non debba essere ricoverata a tempo pieno, non può che intendersi riferita al ricovero presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa, in coerenza con la “ratio” dell’istituto, che è quella di garantire al portatore di handicap grave tutte le prestazioni sanitarie necessarie e richieste dal suo “status”, così da rendere superfluo, o comunque non indispensabile, l’intervento del familiare.

Nella fattispecie la Cassazione rigetta la sentenza – che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per falsa dichiarazione del lavoratore in ordine al requisito del mancato ricovero della madre, alloggiata in una casa di riposo – perché la valutazione del giudice di merito sulla veridicità della dichiarazione si era arrestata ad una nozione atecnica di ricovero, senza considerare il livello di assistenza prestato dalla struttura).

Tra i requisiti per poter usufruire dei tre giorni di permesso vi è mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa) della persona in situazione di disabilità grave.

Il lavoratore era stato licenziato per aver usufruito dei permessi nonostante la persona alla quale prestava assistenza fosse ricoverata in una casa di riposo.

Il licenziamento è illegittimo in quanto, secondo la Cassazione, la casa di riposo non garantisce un livello di assistenza così come specificato dalla legge, ovvero così come chiarito dall’INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., che  ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Successivamente la circolare Inps n. 32/2012 estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

 

Le circolari tendono a sottolineare il concetto di Assistenza continuativa, dove per assistenza si intende quella sanitaria.

Se ne deduce che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

 

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