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Infermieri o medici. Di chi è competenza il prelievo arterioso? La normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/01/2020 vai ai commenti

Nursing

Ancora oggi, all’interno dei reparti di degenza ospedalieri, l’esecuzione del prelievo arterioso risulta essere una prerogativa tipicamente medica, ponendo il problema dell’abuso di professione.
Facciamo quindi chiarezza attraverso le normative.

La legge 43 del 2006 stabilisce che l'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione.
E’ inoltre obbligatoria l’iscrizione all’Albo, oggi diventato Ordine, senza il quale il puro titolo non è abilitante.

Esercizio abusivo di professione
Il reato è previsto dall’art 348 cp:
1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

La legge n.3 dell’11 gennaio 2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute" ha riscritto l’art 348, inasprendone le pene:
2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».
3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

Ai fini della sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento di una sola prestazione professionale.
 
L’esercizio abusivo della professione medica da parte degli infermieri si verifica laddove vengano compiuti atti da considerarsi tipici ed esclusivi della professione medica.
Sull’esecuzione del prelievo arterioso, il 23 Gennaio 2005, il Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, ha espresso il proprio parere  favorevole in merito, ponendo due condizioni vincolanti all’espletamento della specifica attività assistenziale:
-l’infermiere deve avere acquisito la completa competenza, secondo normativa vigente (L.42/1999 art. 1 punto 2 comma 2).
-nella struttura di riferimento deve essere presente un protocollo operativo condiviso ed approvato che sia in grado di assicurare la buona pratica di tecnica del prelievo arterioso dall’arteria radiale per emogasanalisi e che garantisca l’adozione di ogni utile misura di prevenzione delle complicanze e del necessario trattamento, nonché la tempestiva gestione dei rischi connessi.
Definire l’abuso di professione medica da parte degli infermieri, è difficile, la casistica giurisprudenziale è limitata e paradossale e per questo il caso va valutato di volta in volta.
Nè in dottrina, ne in giurisprudenza esistono definizioni di atto medico; la soluzione va quindi cercata nel disposto dell’interpretazione della legge 42/1999 che costringe ad interpretare in maniera puntuale il termine “competenza”, da intendersi come complesso si conoscenze e capacità più che come compito o pertinenza.
Un’attività quindi risulta essere di competenza esclusivamente medica laddove il sapere e l’esperienze di questa professione sono in grado di svolgere una determinata attività e/o di risolvere un particolare problema di salute di una persona.

Da : Aspetti giuridici della professione infermieristica- Luca Benci