Malattia: Visita fiscale ed obbligo di reperibilità. Ecco cosa cambia con il Coronavirus
Con la pandemia da Coronavirus, diversi servizi Inps hanno cambiato modalità di erogazione.
Per quanto riguarda le visite fiscali, atte ad accertare lo stato di malattia del lavoratore e la presenza in casa di quest’ultimo, nelle fasce di reperibilità, dal 10 marzo e fino a data da stabilire sono state sospese su tutto il territorio nazionale.
Nel messaggio Inps dell’8 marzo si legge:
Considerato che gli accertamenti fiscali rappresentano un possibile canale di diffusione dell’epidemia e un motivo di rischio per il personale medico, si dispone la sospensione delle visite mediche di controllo, domiciliare e ambulatoriale.
La sospensione, dapprima destinata alle “zone rosse” del nord Italia è stata poi allargata a tutto il territorio nazionale con il messaggio Hermes del 10 marzo.
Quindi fino a nuova data, che sarà nuovamente comunicata dall’Istituto le visite mediche di controllo (visite fiscali) sono sospese in tutta Italia.
E quando riprenderanno le visite fiscali, come si svolgeranno?
Gli orari di reperibilità sono sempre i medesimi:
Settore privato
- mattina: ore 10.00 – 12.00;
- pomeriggio: 17.00 – 19.00.
Settore pubblico
- mattina: ore 09.00 – 13.00;
- pomeriggio: 15.00 – 18.00.
Al fine di tutelare il personale sanitario da eventuale contagio da Coronavirus, il medico dovrà inizialmente eseguire un controllo a distanza della patologia descritta. Tale verifica può avvenire mediante telefono e direttamente al citofono dell’abitazione del paziente.
Laddove lo stesso confermi di non essere affetto a da COVID-19, il medico può entrare osservando sempre le norme anti contagio previste dal Ministero della Salute. A questo punto è possibile effettuare la visita medica e il riscontro della prognosi, comunicando altresì quando il lavoratore potrà rientrare al lavoro.
Chiaramente se il paziente risulta affetto da Coronavirus, il medico certificatore non è tenuto a accedere nell’appartamento onde evitare il contagio.
Qualora i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato riportino diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico “V29.0”, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con “anomalia A – generica” e il medico dovrà indicare nel campo editabile “in fase di verifica”.
Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro.
Tali certificati, inoltre, non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell’Ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero “E”.
Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania “SAViO”, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.
da Lavoro e Diritti