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Malattia: Visita fiscale ed obbligo di reperibilità. Ecco cosa cambia con il Coronavirus

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 10/04/2020 vai ai commenti

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Con la pandemia da Coronavirus, diversi servizi Inps hanno cambiato modalità di erogazione.

Per quanto riguarda le visite fiscali, atte ad accertare lo stato di malattia del lavoratore e la presenza in casa di quest’ultimo, nelle fasce di reperibilità, dal 10 marzo e fino a data da stabilire sono state sospese su tutto il territorio nazionale.

 

Nel messaggio Inps dell’8 marzo si legge:

Considerato che gli accertamenti fiscali rappresentano un possibile canale di diffusione dell’epidemia e un motivo di rischio per il personale medico, si dispone la sospensione delle visite mediche di controllo, domiciliare e ambulatoriale.

La sospensione, dapprima destinata alle “zone rosse” del nord Italia è stata poi allargata a tutto il territorio nazionale con il messaggio Hermes del 10 marzo.

Quindi fino a nuova data, che sarà nuovamente comunicata dall’Istituto le visite mediche di controllo (visite fiscali) sono sospese in tutta Italia.

 

E quando riprenderanno le visite fiscali, come si svolgeranno?

 

Gli orari di reperibilità sono sempre i medesimi:

Settore privato

  • mattina: ore 10.00 – 12.00;
  • pomeriggio: 17.00 – 19.00.

 

Settore pubblico

  • mattina: ore 09.00 – 13.00;
  • pomeriggio: 15.00 – 18.00.

 

 

Al fine di tutelare il personale sanitario da eventuale contagio da Coronavirus, il medico dovrà inizialmente eseguire un controllo a distanza della patologia descritta. Tale verifica può avvenire mediante telefono e direttamente al citofono dell’abitazione del paziente.

Laddove lo stesso confermi di non essere affetto a da COVID-19, il medico può entrare osservando sempre le norme anti contagio previste dal Ministero della Salute. A questo punto è possibile effettuare la visita medica e il riscontro della prognosi, comunicando altresì quando il lavoratore potrà rientrare al lavoro.

Chiaramente se il paziente risulta affetto da Coronavirus, il medico certificatore non è tenuto a accedere nell’appartamento onde evitare il contagio. 

 

Qualora i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato riportino diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico “V29.0”, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con “anomalia A – generica” e il medico dovrà indicare nel campo editabile “in fase di verifica”.

Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro.

Tali certificati, inoltre, non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell’Ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero “E”.

Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania “SAViO”, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.

 

da Lavoro e Diritti