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Covid-19. Congedo parentale e bonus baby sitter, cambiano le regole. Ecco le novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/06/2020 vai ai commenti

CoronavirusLeggi e sentenze

 

Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting potrà essere cumulato parzialmente con il congedo straordinario COVID-19. 

A chiarirlo la Circolare Inps n.73/2020 che fornisce indicazioni circa l’Articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Se i genitori che già hanno fruito del congedo sino ad un massimo di 15 giorni rinunciano o non possono fruire degli ulteriori 15 giorni concessi dal DL 34/2020 possono presentare domanda per l'erogazione del bonus baby sitting nella misura di 600 o 1.000 euro (a seconda dei casi). 

A chi spetta il bonus baby sitter

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori: 

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi non iscritti all’INPS 
  • dipendenti pubblici
  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari

 

 

I bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di trenta giorni dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020. Rispetto al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo di quanto segue.

l bonus baby sitter viene erogato come voucher dall’INPS, i limiti di 600 e 1000 euro sono raddoppiati con il Decreto Rilancio, 1200 e 2000 euro, ma solo per chi non l’ha ancora ottenuto

Per i soggetti di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, il bonus per i servizi di baby-sitting e/o i servizi integrativi dell’infanzia spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020). Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per tutto il medesimo periodo.

Il limite complessivo deve essere verificato tenendo conto sia dell’importo del bonus eventualmente già utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell’emergenza (ad esempio, se il nucleo familiare di un lavoratore del settore privato ha percepito 600 euro ad aprile, potrà richiedere il nuovo bonus per servizi di baby-sitting oppure optare per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia, senza poter superare l’importo complessivo di 1.200 euro), sia del congedo specifico eventualmente già richiesto e autorizzato in detta fase.

 

Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande.

In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio si potrà indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, il lavoratore dipendente privato indicherà nella nuova domanda che sarà presentata all’INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo ha percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a percepire esclusivamente la residua somma restante fino all’importo massimo complessivo di 1.200 euro).

 

In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid, si conferma che la misura è prevista “in alternativa” al congedo specifico; permane dunque l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia.

Quindi nella prima versione il bonus, introdotto dal decreto legge cura Italia insieme al congedo parentale sempre con causale Covid-19, era incompatibile con quest’ultimo, la cui durata massima era di 15 giorni. Quindi un genitore poteva chiedere o 15 giorni di congedo o 600 euro di bonus, senza poter alternare i due strumenti.

Mentre con il Decreto Rilancio, Inps consente, a chi ha già fruito di 15 giorni di congedo, di chiedere il bonus per 600 o 1.000 euro. In pratica si può prendere metà congedo (15 giorni su 30) e metà bonus (600 euro invece di 1.200). Chi ha già richiesto più di 15 giorni di congedo, invece, non può fare retromarcia e può solo usare il periodo di congedo rimanente. Invece chi non ha utilizzato nessuna delle due misure può ottenere fino a 1.200/2.000 euro.

 

Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.