Iscriviti alla newsletter

Orario di lavoro. Legittimo sottrarvi 30 minuti pur non usufruendo della pausa?

Gentile Redazione,

sono un infermiere, e mi sono accorto che nei giorni in cui per esigenze lavorative supero le 6 ore lavorative, facendone talvolta 8, pur non usufruendo di pause o della mensa, dal monte ore giornaliero mi vengono detratte ugualmente 30 minuti. E’ legittimo?

B.G. Modena

Per rispondere alla domanda, riportiamo il parere Aran:

Quale è il margine di valutazione dell’Azienda correlato alla modulazione della pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero psicofisico e della eventuale  consumazione del pasto prevista, per il personale non turnista dall’art. 27, comma 4, del CCNL del comparto sanità triennio 2016/2018?

Si rammenta che l'articolo 8 del D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) stabilisce, in primis, che  "Qualora l'orario  di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche  e della eventuale consumazione del pasto  anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo." Come si evince dal dato letterale della disposizione, la ratio è quella di consentire al lavoratore che effettui una prestazione lavorativa superiore a sei ore di recuperare le proprie energie psicofisiche durante un intervallo le cui modalità e durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva e la scelta stessa del termine "intervallo" da parte del legislatore lascia  presupporre  la  successiva ripresa dell' attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore.

La nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 del comparto sanità, senza introdurre alcuna  innovazione  in  materia  rispetto  alla precedente disciplina contrattuale, oltre a richiamare la disposizione legislativa poco sopra citata trova applicazione, per espressa previsione negoziale, nei confronti del solo personale del Comparto "non turnista" - che in applicazione del comma l, dello stesso articolo, effettua una articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore - e rinvia espressamente, con riferimento alla consumazione del pasto, al previgente art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità (Mensa).

L'art. 27, comma 3 lett.re b) ed e) disciplina, invece, l'orario di lavoro del c.d. "turnista" che nel caso di orario di lavoro articolato, appunto, in turni continuativi  sulle 24 ore, avrà diritto a periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7, del D. Lgs.vo n.66/2003, tra i  turni  per   consentire il recupero psico/fisico. Ovviamente detto personale non è destinatario della norma di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Occorre pertanto distinguere come segue.

L'art. 27, comma 4, destinato al solo personale non turnista, prevede una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina dell' art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità. La durata di tale pausa e la sua collocazione temporale sono definite dall'Azienda in funzione della tipologia di orario nella quale la pausa è inserita nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa  giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma 3 lett. g.

Invece, per la consumazione del solo pasto, si applica l'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva "nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e prevede altresì che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (comma 3).

Come è evidente la norma contrattuale del 2001 non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pasto in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell' intervallo tra due periodi di attività lavorativa e consente anche la riduzione della pausa mensa/pasto che deve durare al massimo 30 minuti.

Lo stesso articolo 29 del CCNL del 20.9.2001 del resto riconosce che "in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende" individuando così uno autonomo spazio decisionale e gestionale per le aziende che si estrinseca solitamente con un regolamento che di solito è quello più generale sull'orario di lavoro da adottarsi nel rispetto della legislazione vigente ivi incluso il D.Lgs 66/2003, delle linee di indirizzo emanate dalla regione e delle relazioni sindacali delineate nel nuovo CCNL del 21.5.2018 e nelle le disposizioni normative del D. Lgs 150/2009 e smi.

Quindi qualora il regolamento aziendale preveda che in assenza di timbratura della pausa, non vi siano esigenze organizzative che giustifichino l’orario continuato impedendo al dipendente di usufruire della pausa, l’azienda può procedere all’abbattimento d’ufficio dei 30 minuti, detraendoli dal monte ore giornaliero.