È interruzione di pubblico servizio aggredire verbalmente medico e infermieri del pronto soccorso
Integra il reato di cui all’articolo 340 c.p. , la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso. Non rileva, pertanto, che la condotta tenuta causi l'interruzione ovvero il turbamento di un singolo atto e non anche della funzionalità complessiva dell'ufficio.
A stabilirlo la sentenza della Corte di Cassaione pen. Sez. VI, 9-05-2021, n. 19853.
I fatti
Un cittadino ricorreva in Cassazione, avverso alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, che lo condannava, per aver cagionato, nel settembre 2014, l'interruzione e comunque turbato la regolarità del servizio pubblico di pronto soccorso di un ospedale aggredendo verbalmente e minacciando violenza fisica il medico e gli infermieri, impedendo di fatto, per un rilevante intervallo, al personale sanitario di turno di assicurare all'utenza il servizio di pronto soccorso.
Secondo l’imputato ad essere interrotto non era stato l’intero servizio pubblico, ma solo il singolo atto.
La Cassazione
La Cassazione avvalora la condanna, recependo quanto deciso dalla Corte territoriale, confermando la configurabilità del delitto di cui all'art. 340 c.p, avendo i giudici di secondo grado sottolineato come la condotta aggressiva e violenta posta in essere dall’uomo all'interno del pronto soccorso dell'ospedale - così come descritta dal medico all'indirizzo del quale quelle minacciose e violente iniziative erano state tenute, e riscontrate dal filmato registrato da una videocamere posta all'interno dei locali fosse durata per un considerevole periodo, tra la mezz'ora e l'ora, provocando una significativa e duratura interruzione ovvero un turbamento di tutte le attività svolte all'interno di quell'importante reparto del nosocomio.
Decisione, questa, che si pone esattamente in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione secondo il quale integra il reato di cui all'art. 340 c.p. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso.