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Covid. Se l’inidoneità alla mansione deriva da rifiuto vaccino, legittima sospensione stipendio

La comunicazione datoriale sulla sospensione dal posto di lavoro e la conseguente sospensione dello stipendio, non è un provvedimento disciplinare, ma un doveroso provvedimento adottato stante la parziale inidoneità alle mansioni del lavoratore, secondo i principi del testo unico sulla sicurezza.

A stabilirlo il Tribunale di Roma con la sentenza 18441/2021.

La dipendente ricorreva contro la decisione di sospensione dal posto di lavoro a partire dal 1° luglio 2021, con conseguente sospensione della retribuzione, dopo che il medico competente, stante il rifiuto a sottoporsi a vaccinazione Covid, ne aveva dichiarato l’inidoneità temporale alla mansione.

Secondo il giudice, il ricorso va rigettato. Evidentemente contrario a quanto affermato dalla ricorrente, La comunicazione datoriale sulla sospensione dal posto di lavoro e la conseguente sospensione dello stipendio, non è un provvedimento disciplinare, ma un doveroso provvedimento adottato stante la parziale inidoneità alle mansioni del lavoratore, secondo i principi del testo unico sulla sicurezza.

L’articolo 20 del dlgs 8/2008 afferma che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In ordine alla sussistenza dell’obbligo retributivo, i giudici ritengono che, se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente conseguentemente al rifiuto alla vaccinazione, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione.