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Infermieri. A chi ha un orario di lavoro di 12 ore, spetta l’indennità su tre turni?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/11/2021 vai ai commenti

Contratto Nazionale

La pandemia, tra tutte le cose, ha rimodulato l'orario di lavoro. Sono state diverse, le unità operative che hanno adottato una rotazione h 24 su turni di 12 ore. L'attuale contratto collettivo nazionale, stabilisce, che per ottenere l'indennità di turno, prevista dall'articolo 86, nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente. Il turno h 24 con orario giornaliero di 12 ore, prevede due turni e non tre. Quindi quale delle indennità di cui all’art. 86, comma 3* del CCNL 2016/2018 si deve erogare al personale turnista nell’ipotesi di un reparto sanitario con servizio attivo sulle 24 ore articolato su due turni di 12 ore ciascuno?

L'ARAN risponde: L'intento delle nuove norme è stato quello di far cessare l'erogazione mensile delle indennità, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 86 in questione, in presenza di prestazioni isolate e di consentire invece l'erogazione delle medesime indennità solo in presenza di una effettiva rotazione nei tre o due turni che si traduca in un numero sostanzialmente equilibrato di turni svolti di mattina, pomeriggio e notte (o di mattina e pomeriggio). E, al fine di meglio definire il concetto di "numero sostanzialmente equilibrato" dei turni, si è ritenuto utile individuare le percentuali di riferimento.

Ne consegue che l'Azienda, per individuare i turni minimi, potrà adottare la modalità di calcolo che ritiene più consona "in relazione al modello di programmazione dei turni adottato dall 'Azienda o Ente" (come espressamente specificato nell'art. 86) purchè, applicando tale modalità, i suddetti requisiti generali enunciati nell'art. 86, commi 3 e 4, risultino comunque rispettati.

Pertanto, ad un servizio articolato in due soli turni di 12 ore ciascuno che copre anche la notte intera e riguarda un servizio attivo sulle 24 ore si ritiene applicabile il comma 3 dell’art. 86 del CCNL in oggetto.

Resta inteso che, per il lavoro notturno il CCNL prevede, in aggiunta, la relativa indennità di cui al comma 12 dello stesso art. 86.

 

*Art. 86 (comma 3) CCNL comparto sanità 2016/018- Indennità per particolari condizioni di lavoro

  1. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovvero sia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell’Azienda o Ente. L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.