Nuovo contratto. Retribuzione lavoro straordinario uguale per tutti, dalla D al D6, ecco le tariffe
La tariffa oraria per il lavoro straordinario sarà uguale per tutti, non legata alle fasce ed alle categorie, senza differenziazione tra le professionalità. Questo penalizzerà i lavoratori della categoria D e DS. E’ quanto prevede la nuova bozza del contratto, che prevede
- Autorizzazione da parte del dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.
- L’uso dello straordinario è in relazione alle esigenze di servizio previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale. L’utilizzo delle risorse all’interno delle Unità Operative/Servizi delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. Il limite può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Nella determinazione dei limiti di ore individuali di straordinario si tiene conto di: richiamo in servizio per pronta disponibilità; partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento.
Riposo compensativo
Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.