Iscriviti alla newsletter

Vittime del dovere: 300mila euro di risarcimento a lavoratore ferito durante servizio

La Redazionedi
La Redazione
Pubblicato il: 06/04/2022

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

I legali: “Una vittoria importante anche perché sancisce l’imprescrittibilità del diritto”
 
Maxi risarcimento per un militare che, nel lontano gennaio 1997, partecipando a un’attività di addestramento, rimase ferito e con un handicap permanente. Dopo 25 anni, i giudici del tribunale del lavoro di Palermo, hanno riconosciuto al sergente lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, e un risarcimento di quasi 300 mila euro, oltre ai benefit previsti dalla legge (esenzione dalle spese sanitarie, collocamento obbligatorio, assistenza psicologica ecc..).

Facciamo un passo indietro. Il 21 gennaio del 1997, il sergente dell’esercito partecipò a una attività notturna di addestramento, con irruzione e conseguente ripiegamento, in un casale abbandonato. L’addestramento avrebbe dovuto svolgersi – per come risulta dall’ordine di esercitazione – senza l’utilizzo di munizioni e, dunque, senza supporto sanitario. Durante l’esercitazione il plotone da lui guidato si accorse della presenza di un ordigno, ma al comando di uscita dall’edificio, uno dei militari urtò inavvertitamente l’ordigno e lo fece esplodere, causando al sergente un forte trauma acustico e visivo, nonché lesioni all’occhio sinistro dovute alle schegge. Nonostante questo, il militare portò a termine la missione, salvaguardando la salute dei suoi sottoposti.

Per anni, il sergente ha tentato di ottenere un risarcimento, ma le sue richieste sono rimaste a lungo inascoltate. Lo scorso anno si è rivolto allo studio legale Leone-Fell & Co., specializzato anche in materia di riconoscimento dello status di vittima del dovere, e pochi giorni fa è arrivata la sentenza del giudice del lavoro che ha confermato il diritto all’equiparazione dello status.

Ma i giudici vanno ancora oltre, specificando l’imprescrittibilità del diritto a tale riconoscimento. “Lo status – scrivono nella sentenza - infatti non si estingue per prescrizione”.

“Non possiamo che essere lieti per questo epilogo – dichiarano Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo che hanno difeso i diritti del militare – e, al di là dell’evidente errore commesso nell’organizzare la missione e che ha portato al ferimento del capo squadra, ci spiace, ancora una volta, notare come le amministrazioni siano restie a riconoscere un diritto obbligando chi è parte lesa a richiedere l’intervento di un giudice per ristabilire un torto, anche dopo 25 anni”.
___ 
Note tecniche.

L’art. 1, comma 563 L. n. 266/2005 prevede infatti che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità». Il successivo comma 564 dell’art. 1 cit., inoltre, afferma che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».

La vicenda in questione rinvia al concetto di missione delineato nel comma 564, intendendosi per missione "di qualunque natura" anche l'affidamento dell'incarico di partecipare ad un'esercitazione nel corso del periodo di addestramento del servizio di leva.

“In tale definizione, a giudizio di questo Tribunale, - spiegano ancora i giudici - si inquadra perfettamente anche la situazione di “vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato” che nell’ambito della collettività nazionale ed in particolare nell’alveo della categoria dei pubblici dipendenti, già titolari di uno status proprio, sono individuati come sottoinsieme, connotato dai caratteri di cui ai commi 563-564 dell’art. 1 L. 266/05 ed ai quali la legge, in relazione alle conseguenze personali loro derivate per effetto dello svolgimento delle loro funzioni o in attività di servizio in occasione di particolari eventi o circostanze, riconosce speciali benefici economici di natura indennitaria o assistenziale”.