Congedo parentale retribuito: ecco cosa cambia
Roma, 26 maggio 2025 – L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 95, che dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 179). A partire dal 1° gennaio 2025, viene introdotto un importante cambiamento: tre mesi di congedo parentale saranno retribuiti all’80% della retribuzione media giornaliera, per ciascun genitore lavoratore dipendente. Per gli infermieri, il primo mese, come da contratto, continuerà a essere retribuito al 100%, mentre i due mesi successivi saranno retribuiti all'80%.
Questa misura mira a rafforzare il sostegno economico ai genitori nei primi anni di vita del figlio, favorendo una maggiore fruizione del congedo parentale da parte di entrambi i genitori e promuovendo un’equa ripartizione delle responsabilità familiari.
Il nuovo congedo parentale retribuito all’80%: cosa prevede
A CHI È RIVOLTO
La misura si applica esclusivamente a:
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Lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato;
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Genitori naturali, adottivi o affidatari;
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Coloro che concludono il congedo obbligatorio di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
Sono esclusi: lavoratori autonomi, parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata e liberi professionisti, per i quali restano in vigore le regole precedenti.
DECORRENZA
La nuova disciplina si applica ai congedi parentali fruiti dal 1° gennaio 2025, solo se il congedo obbligatorio (maternità o paternità) è terminato dopo il 31 dicembre 2024.
DURATA E INDENNITÀ
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3 mesi retribuiti all’80% della retribuzione media giornaliera, per ciascun genitore (individuali e non trasferibili). Per gli infermieri, il primo meseè retibuito al 100% e i due mesi successivi all'80%.
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Da utilizzare entro il sesto anno di vita del figlio o, in caso di adozione/affidamento, entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.
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Oltre questi tre mesi, restano valide le aliquote ordinarie:
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60% per il 4° e 5° mese;
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30% dal 6° al 9° mese (in caso di fruizione totale);
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Nessuna indennità oltre i limiti temporali previsti.
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LIMITI COMPLESSIVI DI FRUIZIONE (per figlio):
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6 mesi per ciascun genitore, non trasferibili;
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9 mesi totali tra entrambi;
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11 mesi totali in caso di genitore solo.
Condizioni per l’accesso all’indennità maggiorata
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Il congedo deve essere richiesto in modalità telematica tramite:
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Portale INPS
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Contact Center Multicanale (803.164 da fisso o 06.164.164 da cellulare),
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Patronati.
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L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro (come per le altre indennità di congedo parentale) e successivamente rimborsata dall’INPS, salvo nei casi in cui l’INPS provvede direttamente (es. lavoratori agricoli o domestici).
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La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità è quella media giornaliera degli ultimi 30 giorni lavorati, con esclusione delle voci non fisse o continuative.
Le finalità della misura
L’aumento dell’indennità per i primi tre mesi di congedo parentale ha una duplice finalità:
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Contrastare la rinuncia al congedo per motivi economici, soprattutto da parte del secondo genitore (spesso il padre), che tradizionalmente ne usufruisce molto meno.
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Promuovere la parità di genere e la genitorialità condivisa, incoraggiando entrambi i genitori a prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.
Questa modifica recepisce anche le indicazioni della Direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, che impone agli Stati membri di garantire congedi parentali equi, retribuiti e fruibili da entrambi i genitori.
Differenze rispetto al passato
Fino al 2024 | Dal 2025 (con nuove regole) |
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1 mese al 100%, 1 mese al 60%, poi 30% | 1 mese al 100%, 2 mesi retribuiti all’80% per ciascun genitore |
Fruizione entro i 12 anni del figlio | Fruizione dell’80% entro i 6 anni del figlio |
Indennità al 30% oltre il primo mese | Mantenimento del 60% e 30% per mesi successivi |
Per approfondire
Il testo completo della Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 è consultabile online:
Consulta la circolare INPS n. 95/2025