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Congedi per i figli fino a 14 anni e permessi scuola . Il Family act è legge: le novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/04/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Nella seduta del 6 aprile 2022 il Senato ha approvato in via definitiva al DDL n. 245,  contenente la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi. Si tratta del cosiddetto “Family Act” avente ad oggetto il sostegno all'occupazione femminile, la promozione della natalità, l’incentivazione delle attività educative dei figli e il sostegno ai giovani per il raggiungimento dell'autonomia finanziaria.

Ecco in breve cosa prevede:

Il disegno di legge consta di 9 articoli, il primo fissa gli obiettivi fissati dal Governo: potenziare le misure volte a sostenere la genitorialità e contrastare la denatalità;  conciliare la vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori,  sostenere il lavoro femminile e agevolare il raggiungimento dell’autonomia finanziaria dei giovani.

Vengono riconosciute agevolazioni fiscali, esenzioni e così via, a favore delle famiglie, erogati secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE e tenendo conto del numero dei figli a carico.

Di particolare rilievo è il principio che mira a promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari. Inoltre, la legge delega ritiene che sia necessario favorire l’occupazione femminile, favorendo il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità.

Rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli

L’art. 2 prevede interventi di sostegno per le famiglie con figli:

  • portatori di disabilità,
  • con patologie fisiche o psichiche invalidanti,
  • compresi i disturbi del comportamento alimentare,
  • ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali.

Sono previsti contributi economici per le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Sono, altresì, contemplate misure economiche volte a sostenere le famiglie negli esborsi relativi:

  • a viaggi di istruzione,
  • all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva
  • alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica.
  • Misure di sostegno alle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di libri diversi da quelli di testo e di biglietti di ingresso a teatro, musei, spettacoli dal vivo, mostre, gallerie et similia..

Infine, è previsto il potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti per le spese relative all’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Disciplina dei congedi parentali: maternità e paternità

L’art. 3 riguarda il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Sono fatte salve le previsioni contenute nella legge 104/1992 (art. 33) e nel Testo Unico sulla maternità e paternità (d. lgs. 151/2001) e le disposizioni di maggior favore. Tra i vari principi elencati in materia di congedi parentali, il Governo dovrà:

  • prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a 14 anni (attualmente la previsione è sino a 12 anni);
  • tenere presente la specificità dei nuclei familiari composti da un solo genitore e, quindi, introdurre una maggiore flessibilità della gestione dei congedi parentali,
  • prevedere la possibilità di usufruire di un permesso retribuito, di durata non inferiore a 5 ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli (previo preavviso al datore di lavoro),
  • stabilire un periodo di almeno 2 mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra i genitori.

In materia di congedi di paternità e maternità, è previsto:

  • un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quella attuale;
  • l'intenzione di aumentare l'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
  • la concessione del diritto al congedo di paternità a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
  • non subordinare il congedo di paternità a una determinata anzianità lavorativa e di servizio.

Incentivazione del lavoro femminile e armonizzazione dei tempi di vita e lavoro

L’art. 4 prevede il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Ad essere messi in atto saranno forme di decontribuzione contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate. È prevista l’incentivazione del lavoro femminile nelle regioni del Sud e la predisposizione di incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, soprattutto con riferimento alle lavoratrici del settore.

Sostegno per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani

L’art. 5 prevede:

  • detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione per i figli maggiorenniiscritti all’università (cosiddetti “fuori sede”),
  • agevolazioni fiscali per giovani coppie di età non superiore a 35 anni o per le famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a 35 anni per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa;
  • agevolazioni per la locazione di abitazioni o l'acquisto della prima casa al fine di promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni;
  • previsione di forme di accesso gratuito a teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, parchi naturali et similia per i nuclei familiari composti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico, nei limiti delle risorse disponibili,
  • agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore a 18 anni.

Sostegno e promozione delle responsabilità familiari

L’art. 6 prevede la promozione della diffusione di attività informative e formative per i genitori. La finalità consiste nel favorire la conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori, nonché su quelli inerenti alla vita familiare. È, altresì, previsto di favorire la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori. Ad esempio, ricorrendo allo strumento dell’attività di mediazione familiare, prevedendo modalità di integrazione ì con le competenze dei consultori familiari in materia. Quanto sopra nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le risorse per finanziare i decreti delegati arriveranno, soprattutto, dalla modificazione o dall'abolizione di una serie di misure come il bonus bebè e o il bonus asili nido o dalla più ampia riforma del sistema delle detrazioni fiscali. Le misure sull'assegno unico, inizialmente inserite in questo provvedimento, sono state definite in un provvedimento ad hoc.

 

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