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Tutte le novità in busta paga per il 2022 per i dipendenti pubblici

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/04/2022 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Dalla riforma fiscale all’assegno unico universale, la busta paga da Marzo 2022, ha subito diversi cambiamenti. Per avere un quadro chiaro dell’attuale stato, facciamo un riepilogo di tutte le novità.

Busta paga dei Dipendenti Pubblici da Marzo 2022: revisione degli scaglioni IRPEF

L’articolo 1, commi da 2 a 4 , della legge di bilancio 2022 ha introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef, delineato nel TUIR, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L’imposta netta è ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d’imposta spettanti .

In particolare, il comma 2 ha modificato:

  • l’articolo 11 del TUIR, recante «Determinazione dell’imposta», rimodulando sia le aliquote Irpef sia gli scaglioni di reddito per il calcolo dell’ imposta lorda;
  • l’articolo 13 del TUIR, recante «Altre detrazioni», rimodulando le detrazioni spettanti per tipologia di reddito.

Il comma 3 ha, inoltre, modificato la disciplina del trattamento integrativo, «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» . Viene, infatti, ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta, facendo tuttavia salva l’attribuzione dello stesso, a specifiche condizioni, in caso di redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.

Con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il legislatore ha rivisto le aliquote e gli scaglioni Irpef. I cambiamenti hanno riguardato in positivo il redditi medi fino a 28.000 euro che dal 2022 beneficeranno di una tassazione alleggerita.

Infatti, le nuove aliquote Irpef possono essere di seguito individuate:

  • 23% per i redditi fino a15.000 euro (invariata);
  • 25 per cento anziché 27 per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro;
  • 35 per cento anziché  38 per i redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;
  • 43% per i redditi sopra i 50mila.

E’ stata  eliminata l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro.

Trattamento integrativo (Bonus Renzi)

Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, l’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 riconosceva – a condizione che il reddito complessivo non fosse superiore ad una soglia prestabilita – una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus Irpef o bonus 100 euro), determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi, in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, risultasse di ammontare superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Più precisamente, tale disposizione normativa riconosceva, a decorrere dall’anno 2021, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorreva alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro qualora:

  • l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati e
  • il reddito complessivo non risultasse superiore a 28.000 euro.

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.

Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel primo periodo del comma 1 (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali), la medesima disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

Agevolazioni contributive

Ad aumentare il volume della busta paga, la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente dello 0,8%, prevista dal maxiemendamento della legge di Bilancio 2022, che sarà valida solo per un tempo limitato, ovvero dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La misura si affianca alla riforma complessiva dell’IRPEF e ad altre agevolazioni di tipo contributivo.

Nello specifico, il testo dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2022 presentato dal Governo prevede che:

“In via eccezionale, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo del presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Lo sconto sul prelievo contributivo è rivolto:

  • a favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i domestici. Poiché soggetti alla stessa disciplina, lo sconto dovrebbe valere anche i rapporti di co.co.co. cd. di “terzo genere”;
  • a condizione che la retribuzione imponibile, su base mensile per tredici mensilità, non sia superiore a 2.692 euro.

La riduzione sarà applicabile in tutti i settori, resta escluso solo il settore del lavoro domestico.

Provando a quantificare lo sconto, un dipendente con retribuzione annua di 20.000 euro otterrà un bonus di circa 135 euro annui (160 è il premio lordo, ma occorre togliere la maggiore Irpef pagata), quindi circa 10 euro al mese. Mentre un dipendente con retribuzione annua di 25.000 euro avrà uno sconto di circa 160 euro annui; quello con retribuzione di 30.000 euro annui riceverà un bonus di circa 190 euro annui.

Assegno Unico ed Universale

Al fine di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno delle famiglie con figli, il decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, in attuazione della legge n. 46 del 2021, è stato istituito l’Assegno Unico e Universale, abrogando le norme relative alle detrazioni fiscali per figli a carico fino ai 21 anni di età (art. 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del TUIR) e quelle che prevedono l’Assegno per Nucleo familiare (l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge del 13 maggio 1988, n. 153).

A partire dallo stipendio di marzo 2022, gli assegni al nucleo familiare per nucle icon figli saranno sostituiti con l’erogazione da parte dell’Inps dell’Assegno Unico ed Universale, previa domanda da effettuare direttamente all’Istituto di Previdenza, al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.

Rimane valido il termine di 5 anni per chiedere eventuali arretrati degli assegni al nucleo familiare, per nuclei con figli spettanti fino al 28 febbraio 2022, che potranno essere erogati nel cedolino dello stipendio.

Gli assegni per nuclei familiari senza figli continueranno ad essere erogati nel cedolino.

Sempre a partire dallo stipendio di marzo 2022, le detrazioni fiscali saranno automaticamente riconosciute dal 1° marzo soltanto per i figli con 21 anni compiuti entro il 31 marzo 2022.

Nuove domande di detrazioni

Gli amministrati con figli (fiscalmente a carico) che compiranno 21 anni dopo il 31 marzo 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni:

  • Dal 4 marzo 2022, sarà possibile utilizzare il self-service di NoiPA “Gestione detrazioni familiari a carico” al seguente link: https://noipa.mef.gov.it/group/mypa/detrazioni-familiari-a-carico. Si ricorda che la domanda di detrazioni sostituisce a partire dal mese di decorrenza scelta, i dati dei familiari a carico presenti nella banca dati di NoiPA. Pertanto, dalla decorrenza prescelta dovranno essere comunicati nuovamente i dati e le percentuali dei familiari a carico.
  • Con modello cartaceo, da inviare al proprio ufficio responsabile del trattamento economico. L’amministrato dovrà comunicare, se ne ha il diritto, anche i dati anagrafici e codice fiscale del coniuge e/o degli altri familiari a carico.