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Agli interinali le stesse ferie del personale assunto dall’azienda. La sentenza della Corte Europea

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La Redazione
Pubblicato il: 14/05/2022 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Contrasta con il principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati, una regola nazionale che preveda un differente – e meno remunerativo – meccanismo di calcolo delle ferie e della relativa indennità dovuta in caso di mancato godimento. Con questo principio la Corte di giustizia europea (causa C-426/20 ) ha ribadito la portata ampia ed espansiva delle norme comunitarie che vietano ogni tipo di differenziazione nel trattamento economico e normativo applicato verso i somministrati, a parità di mansioni svolte dai lavoratori assunti direttamente dalle imprese.

 

I fatti

La vicenda esaminata alla Corte di giustizia nasce in Portogallo, dove due lavoratori interinali, al termine di una missione di lavoro temporaneo presso un’impresa utilizzatrice, hanno lamentato un trattamento peggiorativo, rispetto ai dipendenti diretti di tale impresa, relativamente al calcolo delle ferie maturate e delle indennità dovute per il loro mancato godimento. L’impresa ha difeso il meccanismo di calcolo applicato, sostenendo che questo era coerente con il regime speciale in materia di giorni di ferie retribuite applicabile in Portogallo ai lavoratori tramite agenzia interinale. Secondo tale normativa speciale, i lavoratori avrebbero diritto a un numero di giorni di ferie retribuite, e a un importo d’indennità, inferiori a quelli di cui beneficerebbero se fossero assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice per le stesse mansioni.

La compatibilità di tale normativa con il diritto comunitario è stata messa in discussione dal Tribunale di Braga, che ha coinvolto la Corte di giustizia, sostenendo che la normativa nazionale introduce una differenza di trattamento con i lavoratori assunti direttamente dalle imprese.

Tale disparità sarebbe, in particolare, connessa al fatto che il diritto degli interinali alle ferie retribuite e all’indennità per ferie sarebbe sempre calcolato in modo proporzionale alla durata del loro contratto, mentre i lavoratori assunti direttamente godono di una regola di maggior favore.

La Corte Ue rileva che la normativa comunitaria non consente ai legislatori nazionali di introdurre regole che generano, come effetto, un trattamento economico peggiorativo a carico dei lavoratori interinali, a parità di mansioni svolte con i loro colleghi assunti direttamente.

In particolare, la Corte rileva che l’indennità per mancato godimento delle ferie rientra certamente nella nozione di quelle «condizioni di base di lavoro e d’occupazione» che, secondo la direttiva direttiva 2008/104/Ce, non possono essere oggetto di un trattamento peggiorativo verso i lavoratori assunti dalle agenzie interinali. Applicando tale principio al caso portoghese, la Corte chiede al Tribunale nazionale di verificare se il combinato disposto delle norme speciali e generali producono un meccanismo di calcolo delle ferie meno favorevole per i lavoratori somministrati.

Tale pronuncia non avrà un impatto immediato sulle norme interne del nostro Paese – dove il principio di parità di trattamento è disciplinato senza incertezze dal legislatore – ma impone di fare attenzione all’applicazione concreta che viene fatta di tali regole nella contrattazione collettiva.

 

da Quotidiano del Lavoro