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Permessi retribuiti per sottoporsi alle visite prenatali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/08/2022 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto ai permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche specialistiche, accertamenti clinici ed esami prenatali (art. 14 D.Lgs. 151/2001). Questi rappresentano una autonoma e specifica forma di tutela che il legislatore ha inteso apprestare per le lavoratrici madri.
Art. 14.
Controlli prenatali(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Pertanto, proprio perché regolati direttamente dalla legge per la loro peculiare finalità, non sono ricondotti all’interno delle previsioni dell’art.40 del CCNL comparto sanità del 21.5.2018, che, concernono la diversa fattispecie dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Si tratta, quindi, sempre di permessi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli di fonte negoziale.

Infatti, poiché la disciplina dell’art.14 del D.Lgs.n.151/2001 è direttamente ed immediatamente applicabile a tutti i lavoratori, pubblici e privati, ai fini del riconoscimento loro riconoscimento alle lavoratrici del settore pubblico non v’è alcun bisogno di una specifica clausola contrattuale, essendo sufficiente la generale previsione dell’art.2, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001.
Inoltre, si richiama l’attenzione sulle previsioni dell’art.41 del medesimo CCNL del 21.5.2018,  che riconosce il diritto del dipendente alla fruizione, ove ne ricorrano le condizioni, di tutte le altre tipologie di permesso retribuito previste da norme di legge.
Art. 41 Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Numero massimo permessi
Non esiste un numero massimo di visite ed esami oltre il quale i permessi non sono più concessi o retribuiti. Il numero di richieste possibili non è stabilito da nessuna norma: perché sia accordato il permesso retribuito, è dunque irrilevante il numero di richieste effettuate dalla lavoratrice nel corso della gravidanza.
Il datore di lavoro (o il dirigente, per i dipendenti pubblici) non può sindacare sulla tipologia di visita richiesta; a lui compete solo il controllo della documentazione attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

Mancata concessione
I permessi, poi, non possono essere negati per esigenze di servizio, né il datore di lavoro può chiedere di recuperare le assenze.

Periodo di comporto per malattia
I permessi per visite mediche ed ecografie delle lavoratrici in gravidanza sono assenze specifiche: non rientrano nelle assenze per malattia, né sono contate nel periodo di comporto (il periodo massimo di conservazione del posto per i dipendenti in malattia).
Di conseguenza, la lavoratrice assente per esami/controlli prenatali non può essere sottoposta a visita fiscale.

La domanda
Per usufruire dei permessi, la lavoratrice deve informare il datore di lavoro della gravidanza producendo un certificato medico.
Deve poi presentare al datore un’apposita domanda e, successivamente, presentare la documentazione giustificativa che attesti la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami.

Permessi retribuiti per i padri e i parenti che accompagnano le madri ai controlli prenatali

Sono previsti dal Family act, che prevede nello specifico che la fruizione dei  permessi per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro" potranno essere "riconosciuti, al fine di accompagnare la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero ad un parente entro il secondo grado".