Orario di lavoro da part-time a full time, possibile solo se c’è consenso del lavoratore
La trasformazione dell’orario di lavoro da part-time a full time, è possibile solo se c’è il consenso del lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15999 del 18 maggio 2022.
I fatti
Una dipendente dell’Università, veniva licenziata per assenza ingiustificata dopo il rifiuto di passare da part time misto a full time. La Corte di Appello di Bari confermava il licenziamento.
La Cassazione
I giudici ribaltano la sentenza della Corte di Appello, affermando che la consente all’amministrazione di verificare se i rapporti di lavoro trasformati in part time in automatico secondo le norme precedenti al decreto legge 112/08 sono compatibili con le esigenze organizzative; il tutto entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore. Ma non permette di ripristinare il tempo pieno senza soggiacere ad alcun limite temporale.
Per il part time autorizzato con le modalità introdotte dal decreto legge 112/08 manca una norma che autorizza la pubblica amministrazione ad aumentare le ore di lavoro senza il consenso del dipendente.
In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea il rifiuto del part-time a passare a tempo pieno non può costituire in sé la ragione del licenziamento, se non ci sono altre ragioni obiettive. Già secondo il regime del decreto legislativo 61/2000 il monte ore pattuito non può aumentare con una decisione unilaterale del datore. Il principio va confermato anche con le nuove regole. E pure nel pubblico impiego privatizzato: l’autorizzazione al tempo parziale costituisce l’esercizio non di un potere di natura amministrativa ma di una discrezionalità di diritto privato.