Manovra 2023. Cambia l’indennità del congedo parentale: ecco quando ed in che misura
E’ stato reso noto il testo della Manovra 2023, bollinato ieri sera e firmato dal Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. Tra le novità l’aumento dell’indennità di congedo parentale.
Le novità della Manovra 2023
Alle regole generali sull’utilizzo del congedo parentale, in aggiunta, si prevede, che, per un mese la cifra salga dall’attuale 30 all’80% se fruita entro il sesto anno del figlio. Il beneficio scatta dunque solo nel rispetto delle condizioni previste:
- il periodo di maternità obbligatorio deve terminare dopo il 31 dicembre 2022 (deve iniziare o proseguire nel 2023);
- il congedo deve essere fruito nei primi sei anni di vita del bambino.
In sintesi, dopo l’astensione di maternità ricadente nel 2023, alla madre lavoratrice vengono concesso un primo mese di congedo retribuito all’80% entro i primi sei anni di vita del figlio e poi altri cinque indennizzati al 30%.
Come funziona il congedo parentale: regole generali
Con il decreto legislativo 105/2022, l’Italia ha recepito la direttiva Ue 2019/1158, riscrivendo le regole dei congedi parentali.
Il nuovo congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione passa da sei a nove mesi, fruibili entro i 12 anni di età del figlio.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
- al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
- per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Quanto spetta gli iscritti alla gestione separata
Ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Quanto spetta gli iscritti ai lavoratori autonomi
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del bambino.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
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