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Indennità rischio radiologico, erogata solo dopo valutazione Commissione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/03/2023

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Ai fini della percezione dell'indennità per rischio radiologico,  i lavoratori soggetti a rischio - ad eccezione dei medici e i tecnici di radiologia per i quali la qualifica rivestita legittima di per sé la presunzione dell'esistenza del rischio - devono essere individuati non in relazione alla qualifica rivestita ma all'effettiva sottoposizione, per l'attività esercitata, ad una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Per il personale diverso dai medici e dai tecnici di radiologia è quindi necessario (ed imprescindibile) un accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità e orario di lavoro, intensità dell'esposizione) a cura della apposita Commissione prevista dall'art. 1 comma 3 della L. 27 ottobre 1988, n. 460, che deve procedere all'accertamento basandosi su dati formali certi, quanto alla rilevazione e all'interpretazione.

A stabilirlo il TAR del Lazione con la sentenza N. 02856/2023.

I fatti

I ricorrenti erano stati classificati nella categoria “A” dei lavoratori esposti ai rischi lavorativi derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti e come tali ricevettero, con la busta paga del mese di giugno 2012, gli arretrati relativi all’indennità di rischio da radiazioni rapportata al periodo giugno 2006-giugno 2011.

 Successivamente, formulavano apposita richiesta congiunta volta ad ottenere, per quanto di rispettiva pertinenza, il pagamento delle indennità per esposizione a radiazioni, maturate nel periodo pregresso rispetto a quello considerato nel pagamento eseguito cioè al periodo intercorso dal 2002 al giugno 2006, con le maggiorazioni spettanti per interessi legali e rivalutazione monetaria. L’azienda confermava diniego.

La decisione del TAR

I giudici ricordano che, ai fini della percezione dell'indennità per rischio radiologico, ad eccezione dei medici e i tecnici di radiologia per i quali la qualifica rivestita legittima di per sé la presunzione dell'esistenza del rischio - dovevano essere individuati non in relazione alla qualifica rivestita ma all'effettiva sottoposizione, per l'attività esercitata, ad una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

Per il personale diverso dai medici e dai tecnici di radiologia era quindi necessario (ed imprescindibile) un accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità e orario di lavoro, intensità dell'esposizione) a cura della apposita Commissione prevista dall'art. 1 comma 3 della L. 27 ottobre 1988, n. 460, che doveva procedere all'accertamento basandosi su dati formali certi, quanto alla rilevazione e all'interpretazione, e idonei a rappresentare con continuità il concreto svolgimento dell'attività degli interessati comportante una esposizione (anche non continuativa) alle radiazioni ionizzanti, gravando su di essa la responsabilità degli esborsi conseguenti all'eventuale riconoscimento dei presupposti per l'attribuzione dell'indennità.

Pertanto il riconoscimento del diritto alla relativa indennità non poteva che conseguire all'accertamento operato dalla predetta Commissione incaricata di verificare se i dipendenti risultavano, in via di fatto, esposti al rischio radiologico e in che misura (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5246, 29 maggio 2012 n. 3232).

Ne consegue che, fino al momento in cui l'interessato non è stato inserito, da parte della apposita Commissione, fra i soggetti esposti al rischio (e quindi fra i possibili beneficiari della relativa indennità), l'Amministrazione non ha la possibilità di riconoscergli il beneficio in questione.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, quindi, non può essere accolto.