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Corte Costituzionale. Il personale assunto tramite cooperativa non può essere stabilizzato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/05/2023 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Con la sentenza numero 99/2023, la Corte Costituzionale ha  dichiarato illegittime le norme della Regione Molise riguardanti la stabilizzazione del personale assunto come somministrato. Queste regole prevedevano la possibilità di stabilizzare il personale impiegato attraverso contratti di somministrazione di lavoro.

La Consulta ha preso in esame una legge regionale del Molise che è stata criticata per aver interpretato in modo non corretto il concetto di stabilizzazione del personale, estendendolo anche al personale assunto con contratto di somministrazione.

La Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, affrontando una questione di legittimità costituzionale. La Corte aveva già chiarito in precedenza che i lavoratori impiegati tramite contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni sono esclusi dalle procedure di "stabilizzazione".

Secondo i giudici, la disposizione che richiede l'instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di un concorso pubblico, prevista per i contratti a termine, non può essere estesa anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato. Quest'ultimo tipo di contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra il lavoratore somministrato e l'ente utilizzatore.

In conclusione, l'articolo 1 della legge regionale del Molise n. 13 del 2022 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi:

Prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché reclutato «con contratti a tempo determinato»; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; e, infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis.

 

da Lentepubblica.it