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ECM. Quanti crediti possono acquisire tramite FAD per il triennio 2023/25? Le novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/05/2023 vai ai commenti

FormazioneProfessione e lavoro

In molti si domandano quanti crediti ECM FAD si possono fare in un anno o nel corso del triennio. La Commissione ECM ha dichiarato che per la formazione a distanza non esistono limiti: è dunque possibile raggiungere il 100% dei propri crediti annuali e triennali attraverso dei corsi ECM FAD.

 

Ma vediamo insieme le novità del triennio 2023-2025 e in che modo oltre a corsi residenziali e a distanza, il professionista può assolvere il proprio obbligo formativo.

 

Sintesi novità triennio 2023/25:

- E' possibile  acquisire crediti ecm valevoli per il triennio 2020-2022 (anche se già concluso)  fino al 31 dicembre 2023 per effetto della proroga prevista dalla Legge 14/23 

- Dal 1 gennaio 2023 è iniziata la normale decorrenza del nuovo triennio formativo ECM 2023-2025 

- La Commissione   nazionale  per  la   formazione continua emanerà un provvedimento che consentirà di recuperare i crediti mancanti per i vecchi trienni 2014-2016 e 2017-2019  attraverso speciali crediti compensativi. 

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198

«5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il   termine   per   l'assolvimento   dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 puo' essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti  con provvedimento della Commissione   nazionale   per   la   formazione continua"»

MILLEPROROGHE: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - CONVERSIONE IN LEGGE In G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023 è pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5911&provenienza=home

 

Acquisizione crediti, come

Il professionista può prendere visione della propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link http://www.cogeaps.it . Qui, anche per quest’anno, è possibile ottenere un ulteriore sconto dell’obbligo formativo, che va da 10 a 30 crediti, tramite l’attivazione del Dossier Formativo, individuale o di gruppo.

Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.

Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

 Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati già nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.

I restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 principi indicati:

  • Costruzione del Dossier;
  • Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
  • Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

ACCESSO DIRETTO ATTRAVERSO IL PORTALE Co.Ge.A.P.S. 

Una volta registratosi sul portale del Co.Ge.A.P.S. e ottenute le credenziali di accesso al sito, l’utente risulta già abilitato alla creazione del Dossier Formativo Individuale.

Il seguente link permette l’accesso diretto al portale del Co.Ge.A.P.S.:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Dopo essersi loggato, il professionista sanitario può inserire un nuovo Dossier Formativo cliccando prima su “Dossier Formativi Individuali” e poi su “Inserisci un nuovo dossier individuale”.

Nel dossier, le regole di soddisfacimento si basano in sostanza sull'acquisizione di crediti in aree e obiettivi formativi nella misura minima del 70% rispetto all'obbligo formativo individuale triennale. I crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S., vanno a compilare in automatico i dossier costruiti, senza l'esigenza di alcuna attività da attivare da parte del Professionista. Il soddisfacimento anche di uno solo dei dossier attribuiti al Professionista comporta l'acquisizione di un bonus per il triennio successivo.

 

Oltre alla partecipazione ai FAD ed alla formazione diretta, vi sono altre forme di aggiornamento professionale, utile all’acquisizione dei crediti.

1)Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da  provider. Tali attività possono consistere in:

  1. a) attività di ricerca scientifica, ovvero
  • pubblicazioni scientifiche
  • studi e ricerca
  • i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica.
  1. b) tutoraggio individuale
  2. c) attività di formazione individuale all'estero
  3. d) attività di autoformazione

I crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Per le pubblicazioni scientifiche, i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web ofScience l Web ofKnowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:  3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding), 1 credito (se in posizione non preminente).

2)Tutoraggio individuale
I professionisti sanitari che svolgono attività̀ di tutoraggio individuale in ambito universitario e  nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  • Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie
  • il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3)Autoformazione
L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di  monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Inolte con ulteriore delibera, la Commissione Nazionale per ECM, ha inserito un nuovo paragrafo : “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 5212019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)", che recita:

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Società scientifiche.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l'APP del Co. Ge.Aps.

L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

 

4)Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.

Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il dossier formativo prevede un Bonus per il professionista. 

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

  1. Costruzione del dossier;
    Congruità del dossier con la professione esercitata;
    Coerenza relativamente alle aree- pari ad almeno il 70%- tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Una volta registratosi sul portale del Co.Ge.A.P.S. e ottenute le credenziali di accesso al sito, l’utente risulta già abilitato alla creazione del Dossier Formativo Individuale.

Il seguente link permette l’accesso diretto al portale del Co.Ge.A.P.S.:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

Dopo essersi loggato, il professionista sanitario può inserire un nuovo Dossier Formativo cliccando prima su “Dossier Formativi Individuali” e poi su “Inserisci un nuovo dossier individuale”.

Nel dossier, le regole di soddisfacimento si basano in sostanza sull'acquisizione di crediti in aree e obiettivi formativi nella misura minima del 70% rispetto all'obbligo formativo individuale triennale. I crediti trasmessi al Co.Ge.A.P.S., vanno a compilare in automatico i dossier costruiti, senza l'esigenza di alcuna attività da attivare da parte del Professionista. Il soddisfacimento anche di uno solo dei dossier attribuiti al Professionista comporta l'acquisizione di un bonus per il triennio successivo.

Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a patticolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell'anno più di un incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell'anno solare previa approvazione da parte della Commissione nazionale. In tale caso, l'istanza dovrà essere inoltrata presso la Segreteria della Commissione che, per il tramite del Gruppo di lavoro sul dossier formativo, procederà al mutamento della posizione del professionista presso il Co.Ge.A.P.S.