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Nuovo regolamento scorrimento graduatorie concorsi. Gli idonei saranno solo il 20 per cento

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/09/2023 vai ai commenti

AttualitàGoverno

Il 22 aprile 2023, il Governo ha approvato il nuovo Decreto legge n. 44 titolato “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”,  convertito mediante la Legge 21 giugno 2023, n. 74). Il provvedimento è denso di novità a partire dalle norme sulle stabilizzazioni alle nuove regole sullo scorrimento graduatorie.

 

Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale- Articolo 1 bis
La norma, che si applica alle graduatorie approvate dal 22 giugno 2023 in poi, introduce modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm, tra cui, l’integrazione all’art. 35, al quale è stato aggiunto il comma 5-ter, che prevede che nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. Quindi, il 20% si riferisce al numero degli idonei successivi all’ultimo dei vincitori: una graduatoria per 5 posti, con 100 candidati che abbiano superato le prove a partire dal 6°, significa che producono 19 idonei.

Ed anche nel caso di dimissioni o rinuncia del candidato all’assunzione, l’Amministrazione può scorrere la graduatoria sempre del 20%, rendendo l’80% della stessa inutilizzabile e rendendo potenzialmente un concorso inutile in tutto o in parte, nel caso in cui (non raro attualmente) le rinunce superino non solo il numero degli idonei, ma intacchi anche quello dei vincitori.

 

Stabilizzazione personale

All’articolo 3, comma 5 è introdotta la facoltà di procedere alla stabilizzazione fino al 31 dicembre 2026, previo colloquio selettivo e a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta, alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione.
Il personale stabilizzabile deve possedere i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 75/2015: di conseguenza deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, e deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l’Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015).