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Ferie a ore: svolta nel CCNL 2022-24, più flessibilità per smaltire l’arretrato. Come funziona

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/07/2025

Contratto Nazionale

 

Con la nuova disciplina sperimentale del contratto 2022-24, gli operatori sanitari possono usufruire delle ferie pregresse anche ad ore. Ecco tutte le novità su ferie, festività e riposi solidali.

Testo articolo:

Una delle principali novità introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità 2022-2024 è la possibilità, su base volontaria, di fruire delle ferie ad ore. Una misura sperimentale che risponde a un’esigenza concreta: smaltire le ferie arretrate in maniera più compatibile con le esigenze di servizio e di vita dei lavoratori.

Ferie ad ore: cosa cambia

Introdotta dall’art. 37 del contratto, la nuova disciplina consente ai dipendenti del comparto sanità di utilizzare, su richiesta, le ferie non godute relative ad anni precedenti anche in formato orario. L’obiettivo è ampliare la fruibilità delle ferie, spesso accumulate a causa della cronica carenza di personale e dei ritmi sostenuti nei reparti.

Questa nuova modalità:

  • è volontaria;

  • si applica solo alle ferie pregresse, non a quelle maturate nell’anno in corso;

  • esclude le quattro giornate previste dalla legge 937/77 (le ex festività soppresse);

  • richiede una programmazione specifica con l’Azienda ed è vincolata alla compatibilità con l’organizzazione del lavoro della struttura.

Il monte ore annuale viene calcolato in base alla giornata lavorativa convenzionale (art. 27) e adattato anche per i lavoratori part-time. Se invece il dipendente fruisce dell’intera giornata di ferie, il monte ore viene decurtato proporzionalmente.

Questa modalità potrà essere modificata o confermata nel prossimo rinnovo contrattuale, trattandosi di una sperimentazione.

La disciplina ordinaria: ferie e festività

L’art. 35 del contratto stabilisce i diritti ordinari in materia di ferie. Il personale ha diritto a un periodo di ferie retribuito, così articolato:

  • 28 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni (sabato non lavorativo),

  • 32 giorni per chi lavora su 6 giorni settimanali.

I neoassunti, nei primi tre anni, maturano invece:

  • 26 giorni (su 5 giorni lavorativi),

  • 30 giorni (su 6 giorni lavorativi).

A questi si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse, che vanno utilizzate nell’anno solare e non sono monetizzabili. È considerato festivo anche il giorno del Santo Patrono, se cade in un giorno lavorativo.

Le ferie devono essere pianificate in accordo tra dipendente e Azienda, tenendo conto delle esigenze di servizio. L’azienda è tenuta a garantire e favorire la fruizione delle ferie, anche attraverso comunicazioni formali. Le ferie non godute per motivi di servizio possono essere monetizzate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferie solidali e smaltimento dell’arretrato

Ulteriori novità arrivano dagli articoli 36 e 38:

  • Art. 36: le ferie pregresse possono essere smaltite durante il preavviso o appunto fruite ad ore grazie alla nuova disciplina.

  • Art. 38: viene potenziato il meccanismo delle ferie solidali, per permettere ai dipendenti di donare giorni di ferie o riposi ad altri colleghi che debbano assistere figli minori con gravi patologie. La misura, già presente nei contratti precedenti, viene ora ampliata e può essere estesa anche all’assistenza di parenti di primo grado, su confronto aziendale.

Le giornate cedute devono eccedere le 4 settimane minime obbligatorie previste dalla legge. La cessione è gratuita, volontaria e può raggiungere un massimo di 30 giorni per domanda.