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Dalla malattia all’infortunio: tutto quello che devi sapere sui certificati

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/09/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.

Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.

Questi gli appuntamenti settimanali: Ecco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia

 

Il certificato di malattia rappresenta il documento che attesta la temporanea impossibilità al lavoro.

Si configura uno stato di malattia quando che si verifica un disordine funzionale di tipo dinamico e che, dopo un certo tempo, abbia un’evoluzione che conduca alla guarigione o al peggioramento o determini una stabilizzazione del quadro clinico. L’orientamento giurisprudenziale richiede, quindi, che alterazioni alle quali non si associ un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possano considerarsi malattia.

Appena si ravvisa l’impossibilità di recarsi a lavoro per uno stato patologico, il primo passo da compiere è informare il datore di lavoro dell’assenza, preferibilmente attraverso un canale diretto come una telefonata. In caso di mancata comunicazione, l’assenza è spesso considerata ingiustificata. Un altro obbligo in capo al dipendente è quello di comunicare all’azienda il proprio indirizzo di reperibilità.

Una volta avvisato il datore di lavoro, il dipendente dovrà contattare il proprio medico di base per ottenere il certificato medico. Quest’ultimo effettuerà una visita, redigerà il certificato di malattia e lo trasmetterà all’INPS in modalità telematica entro il giorno successivo alla visita stessa.

Il certificato medico telematico di malattia attestante le motivazioni che giustificano l’assenza per malattia del dipendente pubblico deve possedere tutti i requisiti formali e sostanziali previsti per poter essere considerato valido, ovvero deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del lavoratore

- domicilio abituale del lavoratore o il diverso temporaneo recapito

- tipo di visita effettuata ambulatoriale o domiciliare

- diagnosi

- prognosi clinica dei giorni di malattia che inizia a decorrere dal giorno di redazione del certificato

- data di inizio della malattia

- data di rilascio della certificazione

- indicazione di inizio, continuazione o ricaduta della malattia

- firma e timbro del medico che rilascia la certificazione, in caso di certificazione cartacea.

L’invio del certificato in modo telematico è caratterizzato da un numero di protocollo (PUC).

Sono due i documenti che formano il certificato medico di malattia:

  • Uno, destinato all’INPS, che contiene la diagnosi
  • L’altro, destinato al datore di lavoro, che sottoscrive la durata della malattia

Il servizio di trasmissione elettronica dei certificati di malattia consente ai medici del SSN di trasmettere i dati all'INPS e quindi ai rispettivi datori di lavoro. La verifica della corretta trasmissione elettronica del certificato medico è una responsabilità esclusiva del dipendente. Infatti, se il medico non riuscisse a comunicare correttamente il certificato medico telematico, la responsabilità ricadrebbe sul dipendente.

È possibile consultare il proprio certificato sulla piattaforma dell’INPS e inserire le seguenti credenziali:

Il certificato di malattia visibile sul sito web INPS è utile in quanto esonera il dipendente dall'obbligo di inviare il certificato al datore di lavoro privato o pubblico, e sono sempre consultabili sul sito. Il certificato può essere visionato anche dal datore di lavoro, accedendo alla piattaforma tramite il PIN aziendale. In quest’ultimo caso tuttavia, per questioni di privacy, il datore di lavoro potrà visionare unicamente la durata della malattia, non la diagnosi.

Su espressa richiesta, il medico può inviare una copia del certificato all'indirizzo di posta elettronica personale del dipendente o lasciarne una copia cartacea.

Il medico di famiglia informa anche il dipendente del numero di protocollo del certificato che il dipendente deve fornire al suo datore di lavoro.

La trasmissione elettronica dei certificati medici è obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati, tranne alcune categorie del settore pubblico (vigili del fuoco, forze armate, militari). Quest'ultimi possono farsi rilasciare un certificato di malattia da un medico libero professionista su carta bianca intestata.

I certificati medici telematici di malattia possono essere rilasciati da:

medici dipendenti del servizio sanitario nazionale

medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale

medici di continuità assistenziale (guardia medica)

medici liberi professionisti

odontoiatri (per le patologie di loro competenza)

purché registrati e in possesso delle credenziali.

 

Dimissioni ospedaliere, pronto soccorso, day hospital e casi particolari

Per i ricoveri, le dimissioni, per le giornate di day-hospital (equiparate al ricovero) e per le prestazioni di pronto soccorso, sussiste l’obbligo di rilascio delle relative comunicazioni o dei relativi certificati di malattia da parte di quelle Strutture.

Si ricorda che il certificato di malattia attesta l’incapacità al lavoro per tutti i giorni solari compresi nel periodo assegnato in prognosi e che viene riconosciuta per il /i giorno/i correttamente certificato/i di ricovero o di prestazione e per i giorni eventualmente assegnati come prognosi che, si ricorda, non deve essere clinica ma lavorativa.

Cicli di cura ricorrenti: se il lavoratore si sottopone a lunghi cicli periodici di terapie ambulatoriali e specialistiche, che influenzano la sua capacità lavorativa, è necessario che sul certificato medico rilasciato venga barrata la casella della ricaduta.

 

Altri certificati - Le certificazioni mediche di infortunio e di malattia professionale

L’Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali è gestita in via esclusiva dall’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

INFORTUNIO

Evento di danno verificatosi per causa violenta/virulenta in occasione di lavoro

MALATTIA PROFESSIONALE o tecnopatia

Stato morboso in rapporto causale o concausale con lo svolgimento dell’attività lavorativa contratto per l’azione lenta e progressiva dell’agente nocivo.

> TABELLATE, nessun onere di prova del lavoratore, essendo operante la presunzione legale di origine (D.M. 9 aprile 2008)

- una per l’industria e una per l’agricoltura

- causate dalle lavorazioni ivi individuate

- denunciate entro il “periodo massimo di indennizzabilità”, anche questo indicato in tabella.

> NON TABELLATE, con onere di prova a carico del lavoratore.

Con Sentenza n. 179/1988, la Corte Costituzionale ha introdotto la possibilità di provare la natura professionale della malattia sia quando essa non sia tabellata sia quando, pur tabellata, sia trascorso il tempo massimo prescritto dalla cessazione dell’attività rischiosa: a seguito di questa epocale sentenza, in Italia vige il cosiddetto SISTEMA MISTO di tutela.

CAUSA VIOLENTA

Antecedente lesivo che produca danno agendo sul corpo umano in modo intenso quantitativamente idoneo e concentrato in un turno di lavoro.

 CAUSA DILUITA

Antecedente lesivo che produca danno agendo in modo diluito nel tempo cioè in più turni di lavoro.

 

Le certificazioni di infortunio e di malattia professionale

 

Il certificato medico di infortunio lavorativo (Mod. 1 SS)

Ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 è previsto che “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti  i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità […] La denuncia all’INAIL deve essere corredata da certificato medico”.

Le denunce obbligatorie per il medico comprendono:

  • la denuncia di malattie professionali
  • la denuncia dei casi di lesione da cui sia derivata o possa derivare una inabilità permanente al lavoro
  • la denuncia degli infortuni agricoli e degli artigiani.

Nell’ambito dell’attività certificativa si distinguono classicamente certificati obbligatori e facoltativi e, tra i primi, sono ricompresi il primo certificato di infortunio industriale, il certificato medico di continuazione di inabilità in caso di infortunio e/o malattia professionale, il certificato-denuncia di infortunio agricolo, la denuncia dei medici radiolesi.

Del certificato medico di infortunio esistono diverse tipologie:

  1. a) il primo certificato che correda la denuncia negli infortuni
  2. b) il certificato continuativo, con il quale si prolunga il periodo di inabilità temporanea assoluta formulato nel primo certificato;
  3. c) il certificato definitivo, con il quale si attesta il termine del periodo di inabilità temporanea assoluta;
  4. d) il certificato di riammissione in temporanea nel caso in cui il medico riconosca gli estremi della ricaduta.

Il primo certificato viene redatto generalmente presso strutture sanitarie pubbliche e in alcuni casi dal medico curante.

Il lavoratore, in ipotesi alternativa, può anche recarsi presso le Unità socio-sanitarie della sede INAIL territorialmente competente rispetto alla propria residenza/domiciliazione e richiedere di essere visitato ai fini del rilascio delle certificazioni da produrre al datore di lavoro: in questi casi, generalmente, si tratta di richieste inerenti certificati continuativi o definitivi, altre volte queste riguardano l’apertura di un incarico di ricaduta, per un’eventuale riammissione in temporanea.

Il certificato di infortunio (Mod. 1SS) è composto da due pagine:

 La prima pagina, in 3 copie (copia A per l’assicurato, copia B per l’INAIL e copia C per il datore di lavoro) richiede l’indicazione dei seguenti dati:

- tipo di certificato (primo, continuativo, definitivo, per riammissione in temporanea)

- dati anagrafici dell’assicurato

- dati identificativi del datore di lavoro

- cause e circostanze dell’evento;

- diagnosi

- prognosi.

La seconda pagina, in 2 copie (copia A per l’assicurato e copia B per l’INAIL) richiede l’indicazione dei seguenti dati:

- obiettività

- accertamenti praticati

- sussistenza di eventuali preesistenze (quadri menomativi o invalidanti derivati da eventi lesivi o affezioni morbose verificatisi prima dell’evento infortunistico attuale) sia lavorative, sia extralavorative

- altri elementi di carattere clinico.

Il certificato di malattia professionale (mod 5 SSbis)

Ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, la denuncia di malattia professionale deve essere corredata da certificato medico che “deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie”.

Il nuovo modello del certificato (Mod 5 SSbis) si compone di tre copie.

La copia A per l’INAIL e la copia B per l’assicurato si articolano su 3 pagine, contenenti:

- la prima, i dati anagrafici dell’assicurato e del medico certificatore, la diagnosi e le informazioni sull’attività lavorativa e sull’agente/esposizione/rischio che presumibilmente hanno causato la malattia e i dati anagrafici del medico certificatore

- la seconda, l’anamnesi patologica/sanitaria dell’assicurato

- la terza, i dati identificativi del datore di lavoro attuale o ultimo e l’anamnesi lavorativa, la cui compilazione è a cura dell’assicurato.

La copia C, da consegnare al datore di lavoro, si articola su 2 pagine e contiene le stesse informazioni delle precedenti copie, ad esclusione dei dati sensibili riferibili all’anamnesi patologica/sanitaria dell’assicurato e di quelli relativi al datore di lavoro per il quale il lavoratore svolgeva l’attività che ha presumibilmente causato la malattia.

Nel nuovo certificato di malattia professionale le informazioni mediche necessarie ai fini della richiesta di riconoscimento delle prestazioni assicurative sono integrate con quelle utili ai fini del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, istituito presso l’INAIL ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

N.B. Anche nella malattia professionale possono esserci periodi di inabilità temporanea assoluta correlati alla fase acuta del processo morboso per cui, come per l’infortunio, possono essere compilati primi certificati, certificati continuativi, definitivi e di riammissione in temporanea.

 

Da La certificazione medica FNOMCeO

 

Gli articoli già pubblicati

11/09 Introduzione alle Assenze per Malattia

13/09 Notifica delle Assenze