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Riforma concorsi pubblici: la nuova norma taglia idonei

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/09/2023

ConcorsiProfessione e lavoro

Il 22 aprile 2023, il Governo ha approvato il nuovo Decreto legge n. 44 titolato “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”,  convertito mediante la Legge 21 giugno 2023, n. 74). Il provvedimento è denso di novità a partire dalla norma taglia idonei.

Ecco una breve panoramica delle nuove norme sui concorsi prima di affrontare il vulnus.

Il nuovo Regolamento è composto da quattro articoli, seppur le disposizioni che vi interessano maggiormente sono racchiuse nell’articolo 1, rubricato “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”:

  • snellimento della disciplina concernente l’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni;
  • aggiornamento e digitalizzazione delle procedure concorsuali;
  • inserimento di misure che possano effettivamente garantire la parità di genere e contestuale aggiornamento dei titoli di riserva/preferenza.

Le novità sono:

  • la pubblica amministrazione che bandisca il concorso deve adottare la tipologia selettiva (concorso per esami; concorso per titoli ed esami; corso-concorso) maggiormente in armonia con la specificità dei profili professionali richiesti nel bando di concorso;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali devono tenersi in considerazione i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante;
  • l’espletamento della procedura concorsuale deve essere connotata dalla celerità;
  • viene prevista la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati per l’espletamento di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali;
  • viene enfatizzato il dato per cui l’assunzione a tempo determinato e indeterminato presso le pubbliche amministrazioni avvenga per mezzo di concorsi pubblici fondati sul rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
  • per le “procedure” per le quali viene richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, in ordine al reclutamento si procederà mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai Centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa all’uopo prevista.
  • pubblicazione del bando di concorso nelportale InPa e presso il sito istituzionale della pubblica amministrazione procedente: in sintesi, non è più prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
  • Parità di genere: nell’ipotesi in cui la differenza percentuale di rappresentatività tra i generi superi il 30%, a parità di titoli e meriti, sarà data precedenza al genere meno rappresentato.
  • Le prove concorsuali devono essere svolte attraverso l’adozione di misure compensative per coloro che soffrono di disturbi specifici di apprendimento (DSA).
  • Per quanto attiene le tutele per le donne in gravidanza, la maternità e la paternità, la riforma concorsi pubblici statuisce che la partecipazione alle prove sia consentita anche alle candidate che non riescano a rispettare il calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento.

Durata della graduatoria

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinato dal nuovo Regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. 

L’idoneo o il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione della graduatoria.

 

La norma taglia idonei

Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale- Articolo 1 bis
La norma, che si applica alle graduatorie approvate dal 22 giugno 2023 in poi, introduce modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm, tra cui, l’integrazione all’art. 35, al quale è stato aggiunto il comma 5-ter, che prevede che nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. Quindi, il 20% si riferisce al numero degli idonei successivi all’ultimo dei vincitori: una graduatoria per 5 posti, con 100 candidati che abbiano superato le prove a partire dal 6°, significa che producono 19 idonei.

Ed anche nel caso di dimissioni o rinuncia del candidato all’assunzione, l’Amministrazione può scorrere la graduatoria sempre del 20%, rendendo l’80% della stessa inutilizzabile e rendendo potenzialmente un concorso inutile in tutto o in parte, nel caso in cui (non raro attualmente) le rinunce superino non solo il numero degli idonei, ma intacchi anche quello dei vincitori.

Dove non si applica la norma taglia idonei?

  • per fare assunzioni con contratto a tempo determinato;
  • da Regioni, Province, enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che implichino un numero di posti messi a concorso inferiore alle 20 unità;
  • per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, dei ricercatori, del personale universitario e dell’istituto superiore di sanità e del personale in regime pubblicistico;
  • da Comuni con popolazione al di sotto dei 3mila abitanti.