Assenze per malattia: le decurtazioni in busta paga
Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.
Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.
Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.
Questi gli appuntamenti settimanali: Ecco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia
Trattamento economico malattia
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, eÌ€ il seguente:
- a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l’intera retribuzione.
- b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
- d) gli ulteriori 18 mesi di conservazione del posto non sono retribuiti;
- e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera b, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attivitaÌ€ svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purcheÌ sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
I permessi fruiti su base oraria non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni, mentre nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla decurtazione.
Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico compresa la decurtazione del trattamento economico accessorio per i primi 10 giorni di malattia.
Come opera la decurtazione
Con la circolare n. 8/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicchè la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.
Come vengono retribuiti i giorni di assenza per effetti collaterali da terapia?
L’articolo 57 del CCNL comparto sanità 2019-21, prevede che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day – hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post- intervento noncheÌ i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.
L’articolo, rispetto al corrispondente del precedente contratto, contiene un paio di modifiche sostanziali, tra cui la prima, l’aggiunta tra le causali di assenza, i giorni di accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento, operando quindi un intervento alla tutela.
In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico di cui al comma 11 lett. a) dell’art. 56 (Assenze per malattia)- ovvero:
- intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l’intera retribuzione.
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
- 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
L’attestazione della sussistenza delle patologie deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
Rientrano nella disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacitàÌ€ lavorativa. Qui interviene la seconda modifica sostanziale, ovvero di avere eliminato il limite massimo annuo di riconoscimento degli effetti collaterali che era di quattro mesi.
I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day – hospital o accesso ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove eÌ€ stata effettuata la terapia o dal medico competente. Il periodo di convalescenza post-intervento eÌ€ certificato anche dal medico di medicina generale.
Gli articoli già pubblicati
11/09 Introduzione alle Assenze per Malattia