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Guida alla visita fiscale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/09/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella costante ricerca di risposte alle vostre domande, ci siamo imbattuti in una serie di interrogativi frequenti riguardo alle assenze per malattia. "Posso retrodatare il certificato di malattia?" "Cosa fare quando il medico di famiglia è assente?" "È possibile accorpare le ferie alla malattia?" Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci pervadono quotidianamente dai nostri lettori.

Per semplificare la consultazione e fornire risposte tempestive, siamo lieti di annunciare il lancio della nostra nuova rubrica "Gestione delle Assenze per Malattia". A partire da lunedì 11 settembre, potrete trovare risposte esaurienti a queste e altre domande tre volte a settimana: ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Basta selezionare "Previdenza" dal menù a tendina per accedere a questa preziosa fonte di informazioni.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa avventura alla scoperta delle migliori pratiche per affrontare le sfide legate alle assenze per malattia e a condividere con noi le vostre domande e preoccupazioni. Siamo qui per fornire chiarezza e supporto nella gestione delle vostre assenze lavorative.

Questi gli appuntamenti settimanali: Ecco la nuova rubrica: Gestione delle Assenze per Malattia

 

 

La visita fiscale consiste in una visita medica di controllo domiciliare, ovvero un accertamento presso il domicilio del lavoratore dipendente da parte dei medici fiscali INPS, in determinate fasce orarie giornaliere, conosciute come fasce di reperibilità, o anche orari visita fiscale, che variano tra pubblico e privato. Pertanto i lavoratori dipendenti sono tenuti a conoscere le regole relative a tali orari delle visite fiscali per evitare di risultare assenti senza giustificazioni valide e incorrere in sanzioni pecuniarie e/o disciplinari da parte del proprio datore di lavoro.

Il lavoratore dipendente assente per malattia, percepisce una specifica indennità a suo favore in sostituzione della normale retribuzione, riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro.

Per non perdere il diritto all’indennità di malattia il lavoratore è quindi tenuto a:

 

  • contattare il proprio medico, che dovrà redigere e trasmettere il certificato di malattia (o attestato) in via telematica all’INPS;
  • rispettare le fasce di reperibilità (che cambiano fra privato e pubblico impiego) e rimanere presso il prossimo domicilio (indicato nel certificato) per favorire le visite mediche di controllo dell’INPS.

Fasce orarie reperibilità

Le fasce orarie di reperibilità sono determinati momenti della giornata in cui il lavoratore in malattia deve rendersi reperibile presso il proprio domicilio per permettere alle autorità competenti di fare le verifiche sulla malattia dichiarata nel certificato medico. Questi orari di reperibilità sono differenti fra i lavoratori dipendenti pubblici e quelli privati.

 

 

Orari Visite fiscali dipendenti privati

Le fasce orarie di orarie di reperibilità per la visita fiscale dei dipendenti del settore privato 7 giorni su 7 compresi festivi vanno:

  • mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
  • pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

 

Orari Visita fiscale dipendenti pubblici

Ecco invece quali sono gli orari di reperibilità in malattia per gli statali ovvero per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici 7 giorni su 7 compresi festivi vanno:

 

  • mattina: dalle 9.00 alle 13.00;
  • pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.

 

Assenza dalla visita fiscale

In caso di assenza alla visita fiscale INPS (senza giustificazione valida) all’indirizzo stabilito nel certificato medico e negli orari inclusi nelle fasce di reperibilità sono previste sanzioni, pari al:

  • 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di 1^ assenza;
  • 50% del restante periodo per la 2^ assenza;
  • infine il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla 3^ visita.
  •  

In caso di assenza alla vista fiscale all’indirizzo indicato nel certificato medico, se non si tratta di una patologia esonerata il lavoratore può comunque presentare, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, una lettera di giustificazione per l’assenza alla visita fiscale.

 

Sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati le assenze possono essere giustificate in caso:

 

  • causa di forza maggiore;
  • situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
  • visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

Chi manda la visita fiscale

Chi manda il medico a casa? La visita fiscale può partire d’ufficio dall’ INPS (ad esempio in caso di malattia molto lunga o prolungata), oppure può essere richiesta dal datore di lavoro privato o dall’amministrazione pubblica.

 

E’ possibile cambiare domicilio?

Il dipendente in malattia può cambiare l’indirizzo fornito all’Inps nella certificazione medica?

Può capitare che il dipendente in malattia abbia bisogno di cambiare il domicilio, per recarsi da un familiare o da un amico per essere assistito o per avvicinarsi ad una struttura sanitaria utile alle cure.

Il domicilio presso il quale il dipendente è disponibile durante il periodo di assenza per malattia deve essere obbligatoriamente indicato nel certificato di malattia, cioè nella certificazione che il medico curante invia all’Inps, in modalità telematica.

L’indirizzo indicato nel certificato medico non deve necessariamente coincidere col domicilio o con la residenza del lavoratore: l’importante è che sia indicato con precisione il luogo in cui il dipendente si trova durante la malattia.

Il dipendente in malattia ha la possibilità di variare l’indirizzo di reperibilità per la visita fiscale comunicato, inizialmente indicato dal medico curante nel certificato di malattia trasmesso all’Inps.

 

Dipendenti pubblici

Se un dipendente pubblico ha la necessità di variare l’indirizzo di reperibilità deve invece contattare direttamente la propria amministrazione di riferimento.

 

Dipendenti privati

Se l’interessato è un lavoratore dipendente del settore privato può:

  • Contattare il call center dell’Inps al numero verde 803164 (oppure 06164164, se chiama da cellulare); gli operatori, in questi casi, inviano una segnalazione telematica alla sede competente: per provare di aver provveduto alla comunicazione, è consigliabile richiedere un sms di conferma o farsi rilasciare il numero di segnalazione;
  • Inviare un’e-mail alla propria sede Inps territoriale, all’indirizzo mail (che varia a seconda della sede) nomesede@inps.it; ad esempio: MedicoLegale.cagliari@inps.it;
  • Inviare un fax o una raccomandata: in quest’ipotesi, per non rischiare che la comunicazione arrivi in ritardo è opportuno inviarla diversi giorni prima.

 

Visita fiscale ripetuta più volte durante la giornata?

Il D.lgs 75/2017, Legge Madia, recita (…)sono stabilite le fasce orarie di  reperibilità  entro  le  quali  devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento,  anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia, ovvero dà all’Inps la facoltà di inviare il controllo medico non solo più volte nell’arco della stessa malattia, ma addirittura nella stessa giornata.  La visita fiscale può essere ripetuta e può avvenire sin dal primo giorno, inoltre, se la malattia si verifica a ridosso di festività, ponti, weekend e giorni liberi.

Ma quando questo modus operandi può diventare illecito e configurare il reato di Mobbing?

Esiste una giurisprudenza consolidata da venti anni in Cassazione, secondo la quale si considera “vessatoria” la visita continua, nei confronti del lavoratore. Inoltre la persistenza nell’accertare la malattia, può talvolta aggravarla, come sancito in giudizio. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Bari ha ritenuto la sussistenza del mobbing nel caso di un insegnante di scuola pubblica che era stato sottoposto a ben 14 visite fiscali, richieste dal suo dirigente scolastico nell’arco di tre mesi. Secondo la Corte, questi «controlli a raffica» (in media, circa uno a settimana) avevano sottoposto il docente a «prepotenza ed umiliazione» ed erano finalizzati ad un «piano di eliminazione».

Provare la vessazione, naturalmente non è sempre così semplice, ricordiamo che perché vi sia Mobbing  devono sussistere determinate condizioni, quali:

 

  • molteplicità della condotta persecutoria, deve essere continuativa e sistematica
  • danno alla salute psicofisica del lavoratore;
  • nesso di causa-effetto tra condotta di mobbing e danno;
  • elemento psicologico dell’intento persecutorio da parte dell’autore del fatto.

Spetta al dipendente che accusa di essere vittima di mobbing provare la sussistenza delle suddette condizioni.

 

Gli articoli già pubblicati

11/09 Introduzione alle Assenze per Malattia

13/09 Notifica delle Assenze

15/09 Certificati Medici