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Maternità. I riposi ed i permessi delle neo mamme e papà: quando e come fare richiesta

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/11/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale per molte famiglie. È per questo che siamo lieti di presentarvi una nuova rubrica sanitaria dedicata alla "Tutela della Maternità e Paternità". Pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 13 novembre, nella sezione PREVIDENZA, questa rubrica si propone di offrire informazioni e risorse preziose per tutti coloro che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con la loro carriera.

 

La lavoratrice madre, durante il 1° anno di vita del bambino, ha diritto a 2 permessi di riposo di 1 ora ciascuno, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è ridotto ad un’ora solo se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

Sono i cosiddetti “riposi per allattamento”.  Questo beneficio è garantito ai genitori lavoratori dipendenti per coprire i permessi orari concessi per la cura del proprio bambino durante il suo primo anno di vita, o durante il primo anno dalla sua entrata nella famiglia in caso di adozione o affidamento.

È importante notare come il ruolo del neo papà abbia subito un significativo cambiamento, aprendo finalmente la possibilità anche per i padri di usufruire dei permessi allattamento, a condizione di adempiere a specifici requisiti.

Il beneficio spetta al padre lavoratore solo nei seguenti casi:

  1. in caso di morte o di grave infermità della madre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  3. in caso i figli siano stati affidati solo al padre;
  4. se la madre è lavoratrice autonoma
  5. se la madre è casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino (Circolare INPS n 118 del 25/11/2009).

Tale diritto non è riconosciuto al padre quando la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa; nei casi in cui la madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione; quando la madre lavoratrice autonoma fruisce delle indennità per congedo di maternità.

La lavoratrice e il lavoratore dipendenti hanno il diritto a un periodo di riposo in base alle ore lavoratore. Ecco le due fattispecie:

  • Due ore di riposo al giorno se l’orario di lavoro è di almeno sei ore al giorno;
  • Un’ora di riposo se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore.

In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, indipendentemente dal numero dei gemelli. Tali permessi possono essere utilizzati anche congiuntamente da entrambi i genitori ed il padre può usufruire delle ore aggiuntive se la madre è in congedo parentale.

L’indennità per i permessi allattamento è uguale all’entità della retribuzione che il lavoratore o la lavoratrice avrebbe ricevuto se fosse stato in servizio durante il periodo di permesso. Questo significa che la madre o il padre, che usufruisce dei permessi allattamento, riceverà una compensazione finanziaria corrispondente allo stipendio normale, garantendo così un sostentamento adeguato durante il periodo di cura del bambino

I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto ad utilizzare i riposi giornalieri previsti dal testo unico sulla maternità entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia. Nel caso in cui l’adozione o l’affidamento riguardi due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, ai genitori spetta il doppio dei riposi, come previsto in caso di parto plurimo, anche se i minori non sono fratelli.

Il lavoratore o la lavoratrice adottivi o affidatari possono utilizzare i riposi giornalieri dal giorno successivo all’entrata del minore in famiglia, al posto del congedo di maternità/paternità, in quanto lo stesso non è obbligatorio.

Come fare domanda

La richiesta per i permessi di riposo giornaliero deve essere presentata prima dell’inizio del periodo per il quale si richiede il congedo. Le modalità di presentazione variano a seconda che si tratti di una neomamma o di un neopapà.

Nel caso di lavoratrici, è sufficiente presentare la richiesta al proprio datore di lavoro. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni per alcune categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS, come ad esempio le lavoratrici agricole e dello spettacolo con contratti a termine o saltuari. In questi casi, la richiesta deve essere presentata anche presso la sede dell’INPS di competenza.

I padri invece, devono presentare la richiesta sia al loro datore di lavoro che all’INPS in modalità esclusivamente telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • Servizio online dedicato;
  • Contact Center INPS;
  • Patronati.

Il termine per la definizione del provvedimento si aggira intorno a 55 giorni, come stabilito dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS.

 

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