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Congedo Paternità: Tutto ciò che i futuri padri devono sapere, requisiti e tempistiche

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/11/2023 vai ai commenti

Previdenza

Nella società odierna, la conciliazione tra la vita familiare e il lavoro è una sfida cruciale per molte famiglie. È per questo che siamo lieti di presentarvi una nuova rubrica sanitaria dedicata alla "Tutela della Maternità e Paternità". Pubblicata ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 13 novembre, nella sezione PREVIDENZA, questa rubrica si propone di offrire informazioni e risorse preziose per tutti coloro che cercano di bilanciare le responsabilità familiari con la loro carriera.

Dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove regole che riguardano i congedi parentali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 è stato pubblicato il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Tra le misure previste, c’è quella che riguarda il congedo di paternità.

 

Congedo paternità obbligatorio

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del  figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Spetterà anche per i lavoratori del pubblico impiego, fino all’entrata in vigore del D.lgs, esclusi dalla misura.

Per il periodo di fruizione del congedo è prevista la corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS.

Il padre deve dare preavviso tramite comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 5 giorni prima dell’astensione.  Se richiesto in concomitanza della nascita, per il preavviso  si fa riferimento alla data presunta del parto.

Nei casi di pagamento a conguaglio il padre lavoratore, per poter usufruire del congedo, deve comunicare in forma scritta  le date di fruizione al proprio datore di lavoro; solo in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS la domanda telematica deve essere inviata all'Istituto direttamente o tramite Patronati.

 

Congedo paternità alternativo

Il congedo di paternità alternativo è il periodo di congedo riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, quali morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre ovvero affidamento esclusivo del bambino al padre. Decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suddetti e coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre.

In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto

o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare. In caso di adozioni o affidamenti al padre spetta il congedo di paternità alternativo per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, oltre a quanto già previsto, anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale è uguale a quello previsto per le lavoratrici.

 

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