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Tredicesima mensilità: le assenze che la decurtano

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/12/2023

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come tredicesima), è una mensilità retributiva aggiuntiva natalizia erogata come retribuzione ai lavoratori dipendenti in Italia e molti Stati del mondo.

Viene erogata in busta paga nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, nel periodo antecedente alle festività natalizie.

La tredicesima mensilità, denominata anche “gratifica natalizia”, era in origine un'elargizione volontaria senza alcun vincolo di obbligatorietà che il datore di lavoro riconosceva ai propri dipendenti; tale elargizione avveniva in occasione delle festività natalizie.

 

Successivamente per volontà del governo Mussolini il CCNL stipulato il 5 agosto 1937, e precisamente all’articolo 13, ha introdotto l’obbligo di corrispondere una mensilità aggiuntiva, rispetto alle 12 annuali. Originariamente la misura era destinata ai lavoratori impiegati del settore industriale.

Qualche anno dopo l’accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946 ha esteso il trattamento anche alle altre categorie.

 

Secondo l’articolo 96 del CCNL comparto sanità 2019-21, le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.

L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile, spettante nel mese di dicembre.

 

La maturazione

La tredicesima mensilità spetta al dipendente che abbia prestato l’attività lavorativa per un anno intero (si prende come riferimento l’anno solare). In sostanza la tredicesima matura se il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa.

Riguardo la maturazione della tredicesima si usa, nella pratica, suddividere l’anno di riferimento in dodici ratei mensili: a favore del dipendente maturano tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono stati i mesi di lavoro; in via generale le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane vengono considerate come mese intero, mentre le assenze non utili per la maturazione della tredicesima che si estendono oltre le due settimane in un determinato mese non comportano la maturazione del relativo rateo di tredicesima.

 

Assenze e tredicesima

Il principio secondo il quale non matura la tredicesima in assenza di prestazione lavorativa non si applica  a tutte le ipotesi di assenza del lavoratore.

Durante alcune fattispecie di assenza, infatti, decorre comunque la maturazione della mensilità aggiuntiva, sebbene il lavoratore dipendente non svolga la prestazione lavorativa.

I casi di assenza da lavoro che fanno ugualmente maturare il diritto alla tredicesima sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

La tredicesima mensilità matura durante i periodi di assenza dovuti a: congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria), congedo matrimoniale, malattia e infortunio (nei limiti della conservazione del posto di lavoro previsti dal contratto collettivo), festività, ferie, permessi retribuiti, riposi giornalieri per allattamento.

La tredicesima non matura durante le seguenti cause di assenza: malattia e infortunio oltre il limite temporale di conservazione del posto di lavoro, sciopero, assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, aspettativa e permessi senza retribuzione, permessi per malattia del bambino fino a tre anni, sospensione del lavoro per provvedimento disciplinare, servizio militare di leva.

 

Rapporto di lavoro iniziato o cessato durante l’anno di maturazione

In caso di assunzione o di cessazione durante l’anno di maturazione della tredicesima, la stessa mensilità aggiuntiva viene rapportata a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione lavorativa ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.

 

Lavoratori part-time

Qualora durante l’anno intervenga una modificazione dell’orario di lavoro (da full time a part time o viceversa oppure variazione dell’orario a tempo parziale), la tredicesima dovrà essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi lavorati a tempo parziale.

Nt-lavoro