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Dopo malattia superiore a 60 giorni, sono obbligato a sottopormi alla visita del medico competente?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/02/2024

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Dopo un’assenza per malattia della durata di 60 o più giorni, prima di rientrare in servizio, è obbligatorio sottoporsi alla visita del medico competente?

Un quesito cruciale per il mondo del lavoro riguarda l'obbligo di sottoporsi alla visita del medico competente dopo un'assenza prolungata per motivi di salute. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente fornito un'interpretazione chiara in merito, su richiesta di una pubblica amministrazione che segnalava una variazione nell'applicazione della normativa.

La normativa di riferimento è l'articolo 41 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2008), che si occupa della sorveglianza sanitaria. In particolare, il comma 2, lettera e-ter, attribuisce al medico competente l'obbligo di effettuare una visita medica "precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".

La richiesta di interpretazione univoca è stata sollevata dal presidente della Commissione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in quanto si riscontrava un'applicazione differenziata della norma a seconda del contesto. In particolare, si chiedeva se un dipendente, non esposto a rischi lavorativi specifici e non segnalato come tale, fosse tenuto alla visita dopo un'assenza per malattia di oltre sessanta giorni.

L'INL ha fatto riferimento agli articoli 2, 18 e 42 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro e all'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, che ha chiarito che "la norma va letta... nel senso che la ripresa del lavoro... è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore... alle medesime mansioni già svolte in precedenza". Ciò significa che la visita medica è necessaria solo per quei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria specifica, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, e non per tutti i dipendenti in generale.

In conclusione, l'interpretazione fornita dall'INL sottolinea che non tutti i dipendenti sono obbligati alla visita dopo un'assenza prolungata per motivi di salute, ma solo coloro che sono soggetti a sorveglianza sanitaria specifica.