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Pensione anticipata flessibile. I requisiti per il 2024

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/02/2024 vai ai commenti

Previdenza

La legge 213 del 2023, ha previsto l’estensione per l’anno 2024 della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile".

L’INPS con la circolare n.39 del 27/02/2024 ha fornit  le  istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per il 2024).

Età anagrafica

Il diritto alla pensione anticipata flessibile, si possiede  al raggiungimento nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. 

Contributi

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato,

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi. 

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

 

Calcolo della pensione flessibile

La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente ed il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo.

La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico 

Per effetto di quanto sopra, quindi, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l’anno 2024 è pari a 2.394,44 euro.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, ovvero 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato.

 

Decorrenza della pensione anticipata flessibile

Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2024, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

 

-    sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

 

-    nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2024, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

Incentivo a rimanere in servizio

Ai lavoratori che che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

 

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

 

-    2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

 

-    1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

 

-    2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

 

-    1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.