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Le ferie vanno retribuite comprese di indennità. Stop a decurtazioni economiche

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/05/2024 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

La retribuzione delle ferie annuali deve coincidere con la retribuzione ordinaria, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 14089 del 21 maggio 2024.

La Corte di Appello di Torino rigettava la richiesta del dipendente di vedersi riconoscere, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, compreso di indennità accessorie, secondo le statuizioni deIla Corte di Giustizia Europea, che con la sentenza Williams del 16.09.2011 155/10, imponeva di prendere in considerazione "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro" ai fini della determinazione dell'ammontare deIla retribuzione spettante durante le ferie annuali, per evitare il rischio di dissuasione del lavoratore dalla fruizione delle ferie per non perdere una quota significativa della retribuzione. Il lavoratore si opponeva in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione accogliendo il ricorso del dipendente, afferma che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento  delle  ferie  subisce  la  decisiva  influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, deIla Direttiva 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023).

I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di  assicurare,  a  livello retributivo,  una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore  nei  periodi  di  lavoro,  sul  rilievo  che  una diminuzione della retribuzione  potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare iI diritto aIle ferie.

Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata daIla  Corte  di  Giustizia,  comprende  qualsiasi  importo pecuniario  che  si  pone  in  rapporto  di  collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale  e  professionale  del  lavoratore  (Cass.n.13425/2019).