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Permesso studio 150 ore: cosa accade se non si consegue il titolo nel periodo di servizio?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/07/2024 vai ai commenti

Contratto Nazionale

L'istituto dei permessi per il diritto allo studio, disciplinato dall'articolo 62 del CCNL del comparto sanità, è uno strumento fondamentale per i lavoratori che desiderano proseguire il loro percorso formativo. Ma quali sono le condizioni per la fruizione di tali permessi e cosa accade se il titolo di studio non viene conseguito durante il periodo di servizio?

 

Finalità dei Permessi Studio

L'obiettivo principale dei permessi per il diritto allo studio è permettere ai lavoratori di acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello posseduto. La ratio di questo istituto è quindi supportare il personale dipendente nella partecipazione ai corsi finalizzati al conseguimento di nuovi titoli di studio.

 

Requisiti per la Concessione dei Permessi

Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, la normativa non richiede che il lavoratore ottenga il titolo di studio finale per beneficiare dei permessi. Infatti, come stabilito dal comma 9 dell'articolo 62, per la concessione dei permessi sono sufficienti:

  • Il certificato di iscrizione ai corsi;
  • L'attestato di partecipazione ai corsi;
  • La certificazione degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

Quindi, la semplice partecipazione e l'impegno nello svolgere gli esami sono considerati adeguati per l'utilizzo dei permessi studio.

 

Documentazione Necessaria

Il lavoratore deve fornire all'amministrazione tutta la documentazione prevista dall'articolo 62, inclusa la certificazione degli esami sostenuti, indipendentemente dal fatto che questi vengano completati durante il rapporto di lavoro o successivamente.

 

Conversione dei Permessi in Aspettativa per Motivi Personali

La clausola di conversione dei permessi studio in aspettativa per motivi personali, prevista dal comma 9 dell'articolo 62, scatta solo in determinate condizioni. Specificamente, se il lavoratore non adempie alle sue obbligazioni (frequenza ai corsi, sostenimento degli esami, ecc.), l'amministrazione può trasformare i giorni di permesso in aspettativa per motivi personali. Questa conversione avviene automaticamente in caso di mancanza delle certificazioni richieste.

Riassumendo, i permessi studio di cui all’art. 62 del CCNL comparto sanità sono concedibili ai dipendenti entro i limiti previsti, indipendentemente dal conseguimento effettivo del titolo di studio durante il rapporto di lavoro. Sebbene il conseguimento del titolo sia un fine legittimo e auspicabile, non costituisce un requisito necessario per la concessione dei permessi. Solo la mancanza delle certificazioni richieste può portare alla conversione dei permessi in aspettativa per motivi personali.

Questa interpretazione garantisce che i lavoratori possano usufruire dei permessi studio senza la pressione di dover necessariamente conseguire il titolo di studio entro un periodo limitato, favorendo così un approccio più flessibile e orientato al miglioramento delle competenze professionali.