Iscriviti alla newsletter

Ricalcolo TFR. La Cassazione, riconosce agli infermieri, il diritto per i periodi non in ruolo

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/11/2024 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21476 del 31 luglio 2024, si è pronunciata su un tema di grande rilevanza per il personale sanitario e gli enti pubblici: il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) includendo i periodi lavorativi prestati in regime non di ruolo. Il caso specifico riguarda un infermiere che ha prestato servizio dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985 presso il Primo Policlinico Universitario dell'Università di Napoli Federico II, in regime di convenzione.

La vicenda giudiziaria

La controversia è nata quando l'INPS ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS del lavoratore. Secondo l'Istituto, la normativa regionale (legge della Regione Campania n. 10 del 1978) prevedeva l’equiparazione economica tra il personale convenzionato e quello paramedico universitario solo per il trattamento retributivo, escludendo gli istituti di natura previdenziale, come il trattamento di fine servizio.

L'INPS sosteneva che i ratei del TFS spettassero esclusivamente per il periodo successivo all'immissione in ruolo del dipendente presso l'ASL Napoli 1, escludendo il servizio prestato precedentemente sotto convenzione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando il diritto al ricalcolo del TFS anche per i periodi di lavoro non in ruolo. La decisione si è basata su principi consolidati in materia di automatismo delle prestazioni previdenziali, sanciti dall’art. 2116 del codice civile e ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997.

Secondo i giudici, il principio dell’automatismo implica che il diritto alle prestazioni previdenziali non possa essere condizionato dal versamento dei contributi, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano esplicitamente tale limitazione. Nel caso di specie, non è emersa alcuna norma che deroghi a tale principio.

Continuità del rapporto di lavoro

Un altro punto centrale della sentenza riguarda il passaggio del personale sanitario dagli enti ospedalieri alle unità sanitarie locali (USL), avvenuto a seguito della riforma sanitaria degli anni ’70. La Cassazione ha sottolineato che tale transizione non ha interrotto la continuità del rapporto di lavoro. In base all’art. 76 del D.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura anche per i periodi lavorativi precedenti il passaggio alle dipendenze dell'USL, purché il rapporto lavorativo sia proseguito senza soluzione di continuità.

Implicazioni per i lavoratori

La sentenza n. 21476/2024 rappresenta un importante precedente per i lavoratori del comparto sanitario e degli enti locali. Ribadisce che i periodi di servizio non in ruolo, se equiparati economicamente al personale di ruolo, devono essere considerati anche ai fini previdenziali. Questo principio rafforza la tutela dei diritti dei lavoratori e chiarisce l'applicazione del regime previdenziale in contesti di transizione normativa e organizzativa.

La decisione della Cassazione pone un limite alle interpretazioni restrittive degli enti previdenziali, ribadendo che il trattamento di fine servizio è un diritto che matura in relazione all’intero periodo di lavoro, indipendentemente dal regime contrattuale. Per i dipendenti del settore pubblico, questa pronuncia può rappresentare un fondamentale strumento di tutela per rivendicare il giusto riconoscimento delle loro prestazioni lavorative.