Nuove regole sul TFR: cosa cambia per i dipendenti pubblici, per chi e da quando
Con l’articolo 16 del Decreto PA 2025 (Decreto-Legge n. 25 del 14 marzo 2025), il governo Meloni interviene su un tema tanto tecnico quanto sensibile: la razionalizzazione delle norme su inabilità e inidoneità al lavoro dei nuovi assunti nella pubblica amministrazione.
Si tratta di una modifica strutturale che coinvolge tutti i dipendenti pubblici assunti dopo l’entrata in vigore del decreto, con esclusione delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. A partire da ora, per accertare condizioni di inabilità e invalidità e per riconoscere i relativi effetti previdenziali, si applicherà un’unica norma di riferimento: la legge 222 del 1984, che disciplina l’invalidità pensionabile nel settore privato.
Un passo verso l’unificazione normativa
La misura, presentata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione come un atto di "razionalizzazione e semplificazione", uniforma la disciplina che finora variava a seconda delle casse previdenziali di appartenenza (CTPS, CPDEL, CPS, CPI, CPUG, ecc.).
In pratica, i nuovi dipendenti dello Stato, degli enti locali, della sanità, della scuola e di altri comparti pubblici non seguiranno più regimi differenziati: avranno tutti come riferimento i criteri INPS previsti per il settore privato. Una svolta che potrebbe ridurre i margini di discrezionalità nelle valutazioni e rendere più trasparenti i percorsi di uscita anticipata per ragioni di salute.
Trattamento di fine servizio: tempi certi
Sempre per questi nuovi assunti, il decreto stabilisce anche che il trattamento di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR) dovrà essere erogato entro tre mesi, secondo quanto già previsto dal DL 79/1997. Una tempistica chiara che, almeno sulla carta, tutela i dipendenti da lunghi tempi di attesa.
Esclusioni per le categorie "speciali"
Restano invece fuori da questa nuova disciplina i corpi ad “ordinamento speciale”: Forze armate, Polizia e Vigili del fuoco. Per loro continua a valere una normativa dedicata, coerente con la “specificità della funzione”, come previsto dalla legge 183/2010.
Cosa cambia davvero
Dietro il tecnicismo dell’articolo 16 si intravede un cambio di passo significativo. Il governo punta a rendere omogenea la gestione dell’invalidità nella PA, eliminando zone grigie, riducendo il contenzioso e, con ogni probabilità, rendendo più severi i criteri di accesso all’inabilità pensionabile, oggi percepiti in alcuni settori come troppo flessibili.
Per i sindacati, però, il rischio è che si vada verso una “privatizzazione mascherata” della tutela sanitaria nel pubblico impiego, con effetti penalizzanti per i lavoratori più fragili.