Deblistering senza autorizzazione: la sentenza che cambia tutto per farmacie e RSA
16 settembre 2025
Un'importante vittoria per l’aderenza terapeutica e la semplificazione della cura. Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’attività di deblistering—cioè il riconfezionamento personalizzato dei farmaci—è legittima e non necessita di un'autorizzazione preventiva, nemmeno in assenza di una normativa nazionale dettagliata. La sentenza apre nuovi scenari operativi anche per infermieri e strutture sanitarie che collaborano con le farmacie.
Il caso: una farmacia di Moncalieri contro l’ASL TO5
Tutto è nato dal ricorso di una farmacia di Moncalieri (Torino) contro il diniego dell’ASL TO5, che aveva bloccato il progetto di riconfezionamento personalizzato di medicinali. Il motivo? L’assenza di una normativa nazionale e di linee guida regionali per il Piemonte. Ma il Consiglio di Stato, con parere n. 992 del 2 settembre 2025, ha ribaltato la situazione, dando ragione alla farmacia.
Una sentenza che cambia il quadro operativo
Secondo i giudici amministrativi, non esistono norme che vietino il deblistering, né che impongano obblighi di autorizzazione preventiva. Non solo: vietarlo solo in alcune Regioni (come il Piemonte) e ammetterlo in altre (come la Lombardia) creerebbe una sperequazione territoriale ingiustificata. Di conseguenza, anche le Regioni prive di linee guida specifiche possono permettere il deblistering, purché ci si attenga alle buone pratiche già codificate altrove.
Quali implicazioni per il personale sanitario?
Per il mondo infermieristico e le strutture come RSA, ospedali e domiciliari, questa è una novità significativa. L’attività di deblistering può diventare uno strumento concreto per migliorare l’aderenza terapeutica, semplificare la gestione dei farmaci e ridurre il rischio di errori nella somministrazione. Il Consiglio ha riconosciuto il valore di queste pratiche soprattutto per pazienti cronici, anziani e politrattati.
Il confezionamento personalizzato consente infatti di predisporre blister su misura in base alla prescrizione medica, alleggerendo il carico organizzativo su pazienti e caregiver, spesso già gravati da terapie complesse. Infermieri e operatori sanitari potrebbero trovarsi ad interagire sempre più con confezioni personalizzate fornite dalle farmacie, con un impatto positivo sulla sicurezza e sull’efficienza della somministrazione.
Il ruolo del farmacista: supporto alla cura, non solo dispensazione
Il Consiglio ha sottolineato che il farmacista, in questo contesto, non modifica il principio attivo né compie preparazioni galeniche, ma si limita a “spacchettare” e riconfezionare secondo la prescrizione medica. È un’attività tecnica, ma ad alto valore terapeutico, che rientra nel dovere deontologico di promuovere l’aderenza alla terapia.
Un’occasione per standard nazionali condivisi
Il parere del Consiglio di Stato rappresenta anche un invito al legislatore: serve una cornice normativa chiara, uniforme, che eviti interpretazioni a macchia di leopardo e offra sicurezza giuridica a farmacie, operatori e pazienti. Finché non ci sarà, le linee guida regionali (come quelle lombarde) rappresentano un riferimento operativo valido anche altrove.