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Escluso dal concorso? Ora puoi vedere tutti gli elaborati degli ammessi

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 07/05/2026

Leggi e sentenze

Con sentenza n. 3406 del 30 aprile 2026, la Settima Sezione del Consiglio di Stato si è espressa in materia di concorsi pubblici, affermando che è illegittimo il diniego parziale opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso documentale formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 da candidate escluse, volta ad ottenere copia di tutti gli elaborati scritti dei candidati ammessi alla fase successiva.

 

Il fatto: cosa è successo

La controversia trae origine dall'impugnazione del diniego parziale opposto dall'Amministrazione a un'istanza di accesso presentata da due candidate risultate escluse in esito alle prove scritte di un concorso. Le ricorrenti chiedevano la visione e l'estrazione di copia degli elaborati redatti da tutti i concorrenti ammessi alla successiva fase, motivando la richiesta con la stretta strumentalità della documentazione ai fini della tutela dei propri interessi in un giudizio già pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio. L'Amministrazione aveva accolto l'istanza solo in parte, limitando l'accesso a soli tre elaborati, adducendo la necessità di contemperare l'interesse ostensivo con il principio del buon andamento dell'attività amministrativa. Il T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, aveva respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente questa impostazione.

 

Il ragionamento giuridico del Consiglio di Stato

Il fulcro della decisione poggia su tre pilastri.

1. Il "giudizio di relazione" come carattere strutturale del concorso

La Settima Sezione ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la ratio dell'accesso agli atti nei concorsi pubblici, riguardante curriculum, elaborati, prove e verbali, è intimamente connessa alla facoltà di operare un legittimo controllo sulla regolarità della procedura. Essendo la procedura concorsuale connotata dall'inevitabile instaurazione di un "giudizio di relazione" che coinvolge non soltanto il rapporto bilaterale tra candidato e Amministrazione, ma anche la comparazione fra gli esaminati, il diritto ad accedere alle prove degli altri concorrenti non subisce compressioni.

In altre parole: in un concorso la valutazione non è mai assoluta, ma sempre comparativa. Se io voglio capire perché sono stato escluso, devo poter vedere come sono stati giudicati gli altri. Non posso farlo con tre elaborati a campione.

2. La proporzionalità non legittima il diniego parziale quantitativo

Il Consiglio di Stato ha riformato completamente la sentenza appellata, ritenendo sussistente un error in iudicando in relazione all'erronea applicazione del principio di proporzionalità e della disciplina recata dalla L. n. 241/1990.

L'Amministrazione aveva strumentalizzato il principio di proporzionalità per giustificare una sorta di "accesso a campione" (solo 3 elaborati su tutti quelli prodotti). Il Consiglio di Stato chiarisce che la proporzionalità non opera come leva per quantificare al ribasso l'ostensione: o l'accesso è dovuto, o non lo è. Il contemperamento con il buon andamento non può tradursi in una compressione arbitraria del numero di documenti accessibili.

3. Assenza di riservatezza degli elaborati concorsuali

Si consolida così un principio già affermato in precedenza dalla giurisprudenza amministrativa: le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico.

Perché è importante: il principio in sintesi

La sentenza fissa con chiarezza una regola operativa per le Amministrazioni: di fronte a un'istanza di accesso strumentale alla difesa in giudizio, il diniego parziale fondato su generici motivi organizzativi o di contemperamento è illegittimo. L'accesso agli elaborati di tutti i candidati ammessi è un diritto pieno, non negoziabile nel quantum da parte dell'ente.

Le ripercussioni nel comparto sanitario pubblico

Questa pronuncia è di grande rilievo pratico per le aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche (ASL, AO, AOU, IRCCS, ecc.), che gestiscono una pluralità di procedure selettive ben oltre i concorsi pubblici ordinari.

a) Concorsi pubblici per l'assunzione

È il campo di applicazione diretto della sentenza. Le Aziende sanitarie che limitano l'accesso agli elaborati dei candidati ammessi, per es. adducendo la mole di documentazione o l'impatto sull'attività degli uffici, si espongono a ricorsi certi in sede di accesso ex art. 116 c.p.a. e, a valle, all'annullamento della procedura concorsuale.

b) Progressioni economiche e verticali (CCNL)

Le progressioni, soprattutto quelle verticali che comportano cambio di categoria, hanno natura selettiva e comparativa. La giurisprudenza le assimila, quanto alla trasparenza, ai concorsi. Chi non è risultato idoneo o non ha ottenuto il punteggio atteso ha pieno diritto di accedere alle schede di valutazione, agli elaborati (ove previsti) e alla documentazione degli altri partecipanti beneficiari della progressione, per verificare la correttezza della valutazione comparativa.

c) Incarichi di posizione organizzativa e struttura complessa

Le procedure per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa (PO), nonché quelle per la Direzione di Struttura Complessa (DSC) ai sensi del D.Lgs. 502/1992, prevedono valutazioni comparative di curriculum e, spesso, colloqui o prove. Il candidato non prescelto può accedere all'intera documentazione valutativa degli altri candidati per sindacare la legittimità della scelta. Peraltro, sul punto si è recentemente pronunciata anche la Sezione III del Consiglio di Stato con sentenza n. 904/2026, che ha ribadito l'obbligatorietà del ricorso a procedure concorsuali pubbliche per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, e la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 4735 del 3 marzo 2026, che ha ulteriormente ristretto la discrezionalità dei direttori generali, escludendo scelte fiduciarie tra i candidati nella terna finale e imponendo la nomina del primo classificato.

d) Manifestazioni di interesse e avvisi interni

Le manifestazioni di interesse per incarichi temporanei, sostituzioni, assegnazioni di funzioni o partecipazione a progetti speciali, quando producono una graduatoria comparativa, rientrano nell'orbita applicativa del principio. Se l'esito è sfavorevole, il dipendente interessato può chiedere l'accesso alla documentazione degli altri partecipanti selezionati.

e) Incarichi professionali e libero-professionali

Anche le selezioni per incarichi di collaborazione, consulenza, co.co.co. o incarichi libero-professionali affidati da enti pubblici sanitari seguono procedure comparative. L'accesso agli atti degli altri candidati selezionati è tutelato in chiave difensiva allo stesso modo.

f) Concorsi interni e avanzamenti nelle more della riforma contrattuale

Con i nuovi CCNL del comparto sanità e dell'area dirigenziale, la materia delle progressioni si va strutturando in modo sempre più articolato. La sentenza in commento rafforza la posizione dei dipendenti che, a fronte di mancato riconoscimento del livello superiore, intendano contestare la procedura selettiva.

 

Cosa devono fare le Aziende sanitarie pubbliche

In termini pratici, le indicazioni operative sono le seguenti:

Rivedere i regolamenti interni sull'accesso agli atti: molti di essi prevedono criteri di contemperamento che potrebbero risultare incompatibili con questa pronuncia.

Evitare dinieghi parziali "quantitativi": la limitazione del numero di elaborati ostensibili non è uno strumento legittimo di bilanciamento degli interessi.

Digitalizzare la documentazione: la difficoltà organizzativa non giustifica più il diniego o il ritardo nell'accesso, soprattutto nell'era della gestione digitale degli atti (PNRR, dematerializzazione).

Formare il personale degli uffici: la conoscenza di questo orientamento è essenziale per prevenire contenziosi amministrativi già in fase di prima istanza.

Conclusione

La sentenza n. 3406/2026 non introduce un principio nuovo, ma lo consolida e lo rende più robusto, chiudendo la porta a resistenze formalistiche degli enti pubblici. Nel comparto sanitario, dove le selezioni interne sono numerose, spesso delicate e talvolta opache, questa pronuncia rappresenta uno strumento di trasparenza e tutela concreta per il personale. La piena accessibilità degli atti concorsuali non è un ostacolo alla buona amministrazione: ne è, al contrario, una delle condizioni essenziali.