Non basta avere una mensa aziendale: se non puoi usarla, hai diritto al buono pasto
Importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di diritti dei lavoratori del comparto sanitario. Con l'ordinanza n. 17462, depositata il 2 giugno 2026, la Sezione Lavoro ha confermato il diritto al buono pasto per i dipendenti turnisti che, pur svolgendo turni superiori alle sei ore, non possono usufruire del servizio mensa per ragioni organizzative o di servizio.
La vicenda riguarda un infermiere in servizio presso un ospedale della Asl di Viterbo, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al buono pasto sostitutivo per i turni lavorativi eccedenti le sei ore consecutive. Secondo quanto emerso nel giudizio, il lavoratore non poteva accedere alla mensa aziendale durante il turno serale a causa della chiusura del servizio e, negli altri turni, risultava impossibilitato a interrompere l'attività lavorativa per comprovate esigenze di servizio.
Sia il Tribunale di Roma sia la Corte d'Appello di Roma avevano accolto le ragioni del dipendente, riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese sostenute per il pasto durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2021.
La Asl ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il diritto al buono pasto non potesse scattare automaticamente per il solo fatto di aver lavorato oltre sei ore consecutive e contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
La Suprema Corte ha però respinto integralmente il ricorso, richiamando un orientamento ormai consolidato. I giudici hanno ribadito che il buono pasto rappresenta una misura di carattere assistenziale finalizzata a conciliare le esigenze organizzative del servizio con il benessere del lavoratore. Il beneficio è collegato al diritto alla pausa durante l'orario di lavoro e presuppone, come regola generale, lo svolgimento di almeno sei ore di attività lavorativa giornaliera.
Secondo la Cassazione, il diritto alla pausa e al conseguente beneficio non dipende dal fatto che il lavoratore operi o meno in fasce orarie tradizionalmente dedicate al pranzo. Ciò che conta è che l'organizzazione del lavoro preveda un intervallo necessario per il recupero psicofisico e per la consumazione del pasto.
La decisione assume particolare rilevanza per il settore sanitario, dove l'organizzazione in turni e le esigenze assistenziali spesso rendono difficile o impossibile la fruizione regolare della mensa aziendale. La Corte ha infatti confermato che, quando il servizio mensa non è concretamente accessibile e non vengono predisposte adeguate soluzioni alternative, il lavoratore ha diritto al ticket sostitutivo e, nei casi già maturati, anche al risarcimento delle somme sostenute di tasca propria.
Con questa ordinanza la Cassazione rafforza ulteriormente un indirizzo giurisprudenziale favorevole alla tutela dei dipendenti pubblici impegnati in attività continuative e a forte intensità organizzativa, confermando che il diritto al pasto durante il lavoro costituisce un elemento strettamente connesso alla tutela della salute, della sicurezza e della dignità del lavoratore.
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