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Fondi pensione, dal 2026 cambiano le regole: più deduzioni e nuove modalità di uscita

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 29/06/2026

Previdenza

La legge di Bilancio 2026 ridisegna in modo significativo la previdenza complementare, intervenendo sia sulla fase di adesione sia su quella di erogazione della prestazione finale. Le novità più rilevanti riguardano l’aumento della deducibilità fiscale, l’adesione automatica per i nuovi assunti del settore privato, la portabilità del contributo datoriale e una maggiore flessibilità nella liquidazione del montante accumulato.

Sul piano fiscale, il limite annuo di deducibilità dei contributi sale a 5.300 euro dal 2026, rispetto al precedente tetto di 5.164,57 euro. Si tratta di un incremento contenuto ma stabile, che rende leggermente più vantaggiosa la costruzione della pensione integrativa e conferma il ruolo dei fondi pensione come strumento di integrazione del trattamento pubblico.

La novità più incisiva sul fronte dell’adesione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione: dal 1° luglio 2026, salvo diversa scelta entro 60 giorni, scatta l’iscrizione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto. In caso di adesione automatica confluiscono nel fondo il TFR maturando, il contributo del lavoratore e quello del datore di lavoro; inoltre, i contributi non vengono più indirizzati di default solo su comparti garantiti, ma su percorsi di investimento coerenti con età e orizzonte temporale.

Un altro cambiamento di rilievo è la portabilità del contributo datoriale, che potrà seguire il lavoratore anche in caso di trasferimento verso fondi aperti o PIP, superando un limite che in precedenza rendeva più agevole la piena valorizzazione del contributo aziendale soprattutto nei fondi negoziali. Questo passaggio amplia la libertà di scelta individuale, ma rende anche più importante valutare costi, rendimenti attesi e qualità complessiva della forma pensionistica prescelta.

La riforma interviene poi sulla fase di uscita dal fondo pensione, aumentando dal 50% al 60% la quota richiedibile in capitale e introducendo modalità di erogazione più flessibili. Accanto alla rendita vitalizia tradizionale compaiono la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante per almeno cinque anni; in queste formule il capitale residuo resta investito nel fondo e, in caso di decesso, può essere riscattato dai soggetti indicati dall’aderente.

Anche la fiscalità delle prestazioni viene rimodulata: le nuove modalità di erogazione seguono regole analoghe a quelle della rendita tradizionale, con aliquota che parte dal 15% e si riduce progressivamente fino al 9%; per l’erogazione frazionata si applica invece un regime diverso, con aliquota del 20% riducibile secondo gli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Per gli infermieri e il personale del comparto nuovi assunti, va ricordato in un brevissimo inciso che l’ingresso nel Fondo Perseo Sirio resta il riferimento naturale della previdenza complementare del pubblico impiego. Nel contesto della riforma 2026, questo aspetto assume un rilievo particolare perché rafforza l’idea che la previdenza complementare non sia più un’opzione accessoria, ma una componente sempre più strategica della programmazione previdenziale dei lavoratori della sanità.

Nel complesso, la riforma va letta come un tentativo di rendere i fondi pensione più attrattivi, più flessibili e più coerenti con i diversi profili di età e carriera. Allo stesso tempo, l’aumento delle possibilità di scelta impone maggiore consapevolezza, perché la decisione tra capitale, rendita e nuove forme di decumulo (la fase in cui si preleva o si spende gradualmente il patrimonio accumulato) incide in modo diretto sulla sicurezza reddituale futura e sulla tutela dei beneficiari.