NASpI anche a chi si dimette per violenza o stalking: quando il recesso diventa giusta causa
Anche le condotte persecutorie provenienti da soggetti estranei al luogo di lavoro possono configurare dimissioni per giusta causa. Il principio riguarda lavoratrici e lavoratori, ma il riconoscimento della NASpI non è automatico: occorrono circostanze chiare, oggettive e documentate che rendano concretamente impossibile proseguire l’attività lavorativa in condizioni di sicurezza.
Dimettersi dal proprio posto di lavoro per sottrarsi a violenze, molestie o atti persecutori può non rappresentare una scelta realmente volontaria. Quando continuare a lavorare significa mettere a rischio la propria incolumità, infatti, il recesso può essere considerato una conseguenza necessitata della situazione vissuta dalla vittima e, in presenza di precisi presupposti, essere ricondotto alle dimissioni per giusta causa, consentendo così l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.
È questo il principio che emerge dall’interpretazione fornita dall’INPS, sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rispetto ai casi di lavoratrici e lavoratori costretti a interrompere il rapporto di lavoro per tutelare quello che viene definito il “bene supremo della vita”. Un chiarimento particolarmente importante perché estende la valutazione della giusta causa oltre le situazioni che nascono direttamente all’interno dell’ambiente professionale: anche la condotta di un soggetto terzo, quindi estraneo al datore di lavoro e all’organizzazione aziendale, può assumere rilevanza quando rende oggettivamente impossibile continuare a lavorare.
NASpI e dimissioni: perché la giusta causa fa la differenza
La NASpI è normalmente riconosciuta quando la perdita del lavoro ha carattere involontario. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015 comprende tuttavia espressamente tra le cessazioni che consentono di accedere alla prestazione anche le dimissioni per giusta causa, proprio perché in queste situazioni la decisione formalmente assunta dal lavoratore non viene considerata espressione di una scelta realmente libera.
Il riferimento è l’articolo 2119 del codice civile, secondo il quale la giusta causa ricorre in presenza di una circostanza talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Il punto centrale diventa quindi comprendere se questa condizione possa essere determinata anche da avvenimenti esterni al rapporto professionale, come potrebbe accadere quando una persona vittima di stalking o violenza sia costretta a lasciare il proprio impiego per proteggersi.
Sul tema assume particolare importanza la sentenza n. 269 del 2002 della Corte Costituzionale, che aveva già chiarito come, in presenza di una condizione che renda impossibile proseguire il rapporto, le dimissioni possano essere ricondotte al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione possa quindi essere considerato involontario. In questa prospettiva, la giusta causa non deve necessariamente derivare da un comportamento del datore di lavoro, ma può essere determinata anche da circostanze esterne sufficientemente gravi.
Il caso delle vittime di violenza arriva all’INPS
Il chiarimento nasce da situazioni concrete sottoposte all’Istituto, che si è trovato a valutare domande di NASpI presentate da lavoratrici vittime di atti persecutori che avevano deciso di dimettersi proprio per tutelare la propria sicurezza e, nei casi più gravi, la propria vita.
Di fronte a fattispecie che non rientravano perfettamente nelle ipotesi tradizionali di dimissioni per giusta causa, l’INPS ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiedendo se anche queste cessazioni potessero essere considerate involontarie ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione.
La risposta apre alla possibilità del riconoscimento. Secondo il Ministero, infatti, l’interpretazione dell’articolo 2119 del codice civile non deve necessariamente limitarsi a fatti strettamente connessi al luogo di lavoro o a comportamenti imputabili al datore. Ciò che assume rilievo è piuttosto l’esistenza di una situazione di gravità tale da rendere oggettivamente incompatibile la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Violenza e stalking anche fuori dal luogo di lavoro possono diventare giusta causa
Il passaggio più significativo riguarda proprio la provenienza delle condotte persecutorie. Secondo il quadro interpretativo delineato, atti persecutori o forme di violenza di genere possono integrare la giusta causa delle dimissioni anche quando provengono da persone completamente estranee all’ambiente professionale, purché abbiano conseguenze concrete sulla possibilità della vittima di continuare a svolgere il proprio lavoro.
Non sarebbe quindi indispensabile che la violenza avvenga all’interno dell’azienda, dell’ufficio, dell’ospedale o di qualsiasi altro luogo nel quale viene svolta l’attività professionale. Il problema deve però avere una ricaduta effettiva sul rapporto di lavoro, fino a rendere la sua prosecuzione incompatibile con la sicurezza o con le condizioni psicofisiche della persona.
Un principio che trova sostegno anche nella giurisprudenza della Cassazione. Con la sentenza n. 11051 del 2015, la Suprema Corte aveva infatti riconosciuto che l’impossibilità oggettiva di proseguire il rapporto può derivare anche dalle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, indipendentemente dall'esistenza di un inadempimento contrattuale o di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo. La giusta causa viene quindi letta come una fattispecie non rigidamente circoscritta, da valutare sulla base della gravità concreta della situazione.
Il diritto alla NASpI, però, non sarà automatico
Il chiarimento non significa che qualsiasi persona vittima di violenza che decida di lasciare il lavoro avrà automaticamente diritto alla NASpI. È proprio su questo punto che il Ministero introduce una distinzione fondamentale: la semplice esistenza di atti persecutori o di violenza di genere non è sufficiente, da sola, a determinare il riconoscimento della prestazione.
Dovranno emergere situazioni fattuali chiare, oggettive e documentate, capaci di dimostrare che la violenza ha inciso concretamente sulla possibilità di proseguire l’attività professionale. La valutazione dovrà quindi riguardare sia le conseguenze sull’equilibrio psicofisico della vittima, quando siano tali da rendere impossibile continuare a lavorare, sia il collegamento tra le condotte persecutorie e le normali abitudini connesse all’attività professionale.
L’esempio riportato è particolarmente esplicativo: quello di una persona sottoposta a persistenti atti persecutori o molestie durante il tragitto abitualmente percorso per raggiungere il luogo di lavoro. Se recarsi al lavoro significa esporsi sistematicamente a un rischio concreto, le dimissioni potrebbero non essere considerate una libera scelta del lavoratore, ma un atto necessario per salvaguardarne l’incolumità.
In una situazione del genere il rapporto formalmente termina per volontà del dipendente, ma sostanzialmente la decisione sarebbe imposta dalle circostanze. È proprio questo elemento a consentire di ricondurre il recesso alla giusta causa e, conseguentemente, alla cessazione involontaria richiesta per accedere alla NASpI.
Decisivo il collegamento tra violenza e impossibilità di lavorare
Il punto sul quale si giocherà il riconoscimento della prestazione sarà quindi il nesso concreto tra le violenze subite e il rapporto di lavoro. Non sarà sufficiente dimostrare genericamente di essere vittima di una situazione persecutoria: occorrerà che le circostanze documentate mostrino come quella situazione renda impossibile, o comunque oggettivamente incompatibile con la tutela della salute e dell'incolumità personale, continuare a svolgere l'attività.
Si tratta di un equilibrio delicato. Da una parte viene riconosciuto che la violenza può incidere sulla libertà lavorativa della persona anche quando nasce completamente al di fuori dell'ambiente professionale; dall'altra viene escluso qualsiasi automatismo, proprio perché la giusta causa deve essere verificata alla luce delle caratteristiche specifiche del singolo caso.
La novità assume particolare rilevanza per le vittime di stalking e violenza di genere, che possono trovarsi nella condizione di dover modificare radicalmente le proprie abitudini, cambiare domicilio o interrompere il lavoro per sottrarsi al persecutore. In queste circostanze, perdere l'occupazione non rappresenta necessariamente una scelta, ma può diventare una conseguenza ulteriore della violenza subita.
Il principio affermato dall’INPS, sulla base del parere ministeriale, riconosce proprio questa realtà: quando lasciare il lavoro diventa necessario per proteggere la propria vita o la propria incolumità e questa necessità è sostenuta da elementi oggettivi e documentati, le dimissioni possono essere qualificate come giusta causa e aprire la strada alla NASpI.
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