Congedo parentale 2027, fino a 6 mesi all'80 per cento. Ecco per chi e da quando
Il Governo annuncia più mesi con indennità all’80%. Per il pubblico impiego resta da coordinare l’ampliamento con il primo mese interamente retribuito previsto dai contratti collettivi.
Più mesi di congedo parentale con una copertura economica rafforzata, graduati in base al numero dei figli. È una delle novità annunciate dal Governo per la legge di Bilancio 2027, che interessa anche i dipendenti pubblici, compresi gli infermieri e gli altri professionisti del Servizio sanitario nazionale. Secondo quanto comunicato dopo il Consiglio dei ministri del 28 ottobre, il periodo indennizzato all’80% passerebbe dagli attuali tre mesi a quattro per il primo figlio, cinque per il secondo e sei dal terzo, da utilizzare entro i sei anni del bambino. La misura deve ancora completare l’iter parlamentare: destinatari, decorrenze e condizioni andranno verificati nella legge definitiva.
Per comprendere l’effetto concreto sulle buste paga dei lavoratori pubblici, occorre però partire da una particolarità: i contratti collettivi prevedono generalmente i primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti al 100%. Questa tutela va coordinata con le maggiorazioni di legge, perché il primo mese interamente pagato rientra nel periodo con trattamento economico più favorevole e non costituisce una mensilità aggiuntiva. È il principio già chiarito dall’ARAN nei propri orientamenti applicativi.
La situazione attuale: quanto dura il congedo e quanto viene pagato
Il congedo parentale permette ai genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per la cura dei figli. La durata massima complessiva è di dieci mesi tra entrambi i genitori, elevabili a undici quando il padre utilizza almeno tre mesi, anche frazionati. Restano fermi i limiti individuali: di regola, fino a sei mesi per la madre e fino a sette per il padre quando ricorrono le condizioni previste. Dal 2026 il termine generale di fruizione è stato esteso ai 14 anni del figlio; per adozioni e affidamenti si considera l’ingresso in famiglia, senza superare la maggiore età.
Durata dell’assenza e copertura economica, tuttavia, non coincidono. I mesi complessivamente indennizzabili senza condizioni di reddito sono nove: tre riservati alla madre, tre al padre e altri tre utilizzabili in alternativa. I primi sei sono definiti “non trasferibili” perché ciascun genitore dispone della propria quota e non può cederla all’altro.
Per i dipendenti pubblici che possiedono tutti i requisiti per le maggiorazioni e ai quali si applica la tutela contrattuale del primo mese, il quadro ordinario è quindi di un mese al 100%, due mesi all’80% e sei mesi al 30%, riferiti al monte complessivo della coppia. I trenta giorni interamente retribuiti sono computati complessivamente tra i genitori, secondo il contratto applicabile: non spettano automaticamente trenta giorni al 100% a ciascuno.
Per ottenere l’80%, i periodi interessati devono essere utilizzati entro i sei anni del bambino o dall’ingresso in famiglia. Oltre i nove mesi indennizzabili, gli eventuali ulteriori periodi sono pagati al 30% soltanto se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. In assenza di questo requisito, restano senza indennità.
Le novità annunciate: come potrebbero tradursi nel pubblico impiego
L’intervento prospettato dal Governo riguarda l’aumento dei mesi con indennità maggiorata. Se la legge confermerà l’annuncio, mantenendo nove mesi complessivamente indennizzabili e l’attuale rapporto con le disposizioni contrattuali, per i lavoratori pubblici lo scenario potrebbe essere il seguente:
| Situazione prevista dall’annuncio | Retribuzione al 100% | Indennità all’80% | Indennità al 30% |
|---|---|---|---|
| Primo figlio | 1 mese | 3 mesi | 5 mesi |
| Secondo figlio | 1 mese | 4 mesi | 4 mesi |
| Dal terzo figlio | 1 mese | 5 mesi | 3 mesi |
Si tratta di una proiezione, non di un trattamento già acquisito. La tabella presuppone l’applicazione del primo mese al 100% previsto dal CCNL e la conferma dell’attuale meccanismo di coordinamento. Il testo definitivo dovrà precisare anche come opererà il criterio riferito al numero dei figli.
Beneficiari e ripartizione: i punti ancora da chiarire
Un passaggio decisivo riguarderà la platea dei beneficiari. Le precedenti estensioni non erano legate soltanto alla nascita del bambino, ma anche alla conclusione del congedo di maternità o paternità. Per la terza mensilità maggiorata introdotta dal 2025, per esempio, assume rilievo la conclusione di questi congedi dopo il 31 dicembre 2024: possono quindi rientrare nella tutela anche genitori di figli nati precedentemente. Per il 2027 non è ancora possibile dare per confermato lo stesso criterio.
Resta poi il tema della distribuzione tra madre e padre. Attualmente la maggiorazione all’80% si colloca nei tre mesi non trasferibili spettanti a ciascun genitore. Se questo vincolo resterà invariato, per utilizzare una quarta mensilità con trattamento maggiorato sarà necessario, nelle coppie con entrambi i genitori aventi diritto, che anche l’altro ricorra al congedo. La disciplina del genitore solo richiederà una valutazione specifica.
Per chi lavora nella pubblica amministrazione, l’impatto della misura dipenderà dunque sia dal numero delle mensilità riconosciute sia dalla possibilità concreta di utilizzarle. La legge definitiva dovrà chiarire questi aspetti prima che le famiglie possano programmare le assenze e valutarne gli effetti sul reddito.
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